Propongo qualche considerazione sull’art. 1, comma 226, della legge 208/2015 che così prevede:
Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228.
Il comma 221 citato, è quello che prevede l’obbligo, da parte degli enti locali, di rivedere la propria dotazione organica dirigenziale con l’obiettivo di ridurre la duplicazione delle figure[1].
Il comma 228, invece, è quello che introduce le nuove percentuali di turn-over assunzionale[2].
In sintesi, l’analisi potrebbe suonare in questo modo: “gli enti locali possono utilizzare i risparmi del mancato utilizzo delle capacità assunzionali per compensare gli errori del fondo”. Ma è davvero così?
Chi scrive nutre seri dubbi che si possa giungere, così facilmente, a questa conclusione. Volendo provare a riassumere lo stato delle cose, questa potrebbe essere la sequenza del ragionamento:
- gli enti locali debbono provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 221, alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- il comma 228 prevede il generico turn-over al 25% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente, ma la norma, esplicitamente afferma che riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale Il che significa che i comuni non possono utilizzare la capacità assunzionale per assumere figure dirigenziali;
- il comma 226 in esame, prevede di poter utilizzare a compensazione degli errori del fondo, le somme delle riorganizzazioni dirigenziali di cui al comma 221 comprensive dei risparmi di cui al comma 228. Quel “comprensive” fa pensare che si riferisca, quindi, solo ai risparmi che si realizzano proprio a seguito che il legislatore ha di fatto vietato di utilizzare il turn-over per assumere dirigenti;
- in conclusione, quindi, potrebbero essere utilizzati a compensazione, solo i risparmi che si creano sull’area dirigenziale e non genericamente sul mancato utilizzo del turn-over su tutti gli altri dipendenti.
Ora, vedremo, cosa ne penseranno sull’argomento le interpretazioni che giungeranno, sicuramente, nei prossimi mesi.
[1] Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonchè al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonchè il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.
[2] Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.
In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
Il comma 5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e‘ disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.