I risparmi del turn-over e compensazione sul fondo

Propongo qualche considerazione sull’art. 1, comma 226, della legge 208/2015 che così prevede:

Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare anche attraverso l’utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 221, certificati dall’organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall’applicazione del comma 228.

Il comma 221 citato, è quello che prevede l’obbligo, da parte degli enti locali, di rivedere la propria dotazione organica dirigenziale con l’obiettivo di ridurre la duplicazione delle figure[1].

Il comma 228, invece, è quello che introduce le nuove percentuali di turn-over assunzionale[2].

In sintesi, l’analisi potrebbe suonare in questo modo: “gli enti locali possono utilizzare i risparmi del mancato utilizzo delle capacità assunzionali per compensare gli errori del fondo”. Ma è davvero così?

Chi scrive nutre seri dubbi che si possa giungere, così facilmente, a questa conclusione. Volendo provare a riassumere lo stato delle cose, questa potrebbe essere la sequenza del ragionamento:

  • gli enti locali debbono provvedere, ai sensi dell’art. 1, comma 221, alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti,  nonché al  riordino  delle  competenze  degli  uffici dirigenziali,  eliminando  eventuali  duplicazioni;
  • il comma 228 prevede il generico turn-over al 25% della spesa delle cessazioni dell’anno precedente, ma la norma, esplicitamente afferma che riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica  non  dirigenziale  nel limite di un contingente di personale  Il che significa che i comuni non possono utilizzare la capacità assunzionale per assumere figure dirigenziali;
  • il comma 226 in esame, prevede di poter utilizzare a compensazione degli errori del fondo, le somme delle riorganizzazioni dirigenziali di cui al comma 221 comprensive dei risparmi di cui al comma 228. Quel “comprensive” fa pensare che si riferisca, quindi, solo ai risparmi che si realizzano proprio a seguito che il legislatore ha di fatto vietato di utilizzare il turn-over per assumere dirigenti;
  • in conclusione, quindi, potrebbero essere utilizzati a compensazione, solo i risparmi che si creano sull’area dirigenziale e non genericamente sul mancato utilizzo del turn-over su tutti gli altri dipendenti.

Ora, vedremo, cosa ne penseranno sull’argomento le interpretazioni che giungeranno, sicuramente, nei prossimi mesi.

 

[1] Le regioni e gli  enti  locali  provvedono  alla  ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo  i  rispettivi ordinamenti,  nonchè al  riordino  delle  competenze  degli  uffici dirigenziali,  eliminando  eventuali  duplicazioni.  Allo  scopo   di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale  nonchè il  corretto  funzionamento  degli  uffici,  il  conferimento   degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo  di esclusività  anche  ai  dirigenti  dell’avvocatura  civica  e  della polizia  municipale.  Per  la   medesima   finalità,   non   trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la  dimensione  dell’ente risulti incompatibile con la rotazione dell’incarico dirigenziale.

[2] Le  amministrazioni  di  cui  all’articolo  3,  comma  5,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,  e  successive  modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad  assunzioni  di personale a tempo indeterminato di  qualifica  non  dirigenziale  nel limite di un contingente di personale  corrispondente,  per  ciascuno dei predetti anni, ad una spesa  pari  al  25  per  cento  di  quella relativa al  medesimo  personale  cessato  nell’anno  precedente. 

In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma,  al solo fine di definire il processo di mobilità  del  personale  degli enti di area  vasta  destinato  a  funzioni  non  fondamentali,  come individuato dall’articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall’articolo  3,  comma 5,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il comma  5-quater dell’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,  convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  agosto  2014,   n.   114,   e‘ disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

17 − quattro =