Con la Nota del 11 agosto 2016, n. 42335, il Dipartimento della Funzione Pubblica, alla luce dell’art. 1 comma 234 della legge n. 208/2015, ha individuato altre regioni in cui è completato il processo di ricollocazione dei dipendenti in soprannumero di province e città metropolitane.
A questo punto, risulta come segue, la mappa delle regioni in cuiagli enti locali sono ripristinate le ordinarie capacità assunzionali (mobilità inclusa).
Mi permetto di sottolineare che in queste regioni NON SI PUO’ ASSUMERE COME E QUANTO SI VUOLE, ma sono ripristinate le ORDINARIE facoltà assunzionali, ovvero, si può assumere dall’esterno (concorso o graduatoria) solo in presenza di turn-over calcolato con le percentuali vigenti. Torna, inoltre, in queste regioni, pienamente valido l’art. 1 comma 47 della finanziaria del 2005 sulla neutralità della mobilità (cliccare qui per un approfondimento su questo aspetto).
Ricordo che nelle Note della Funzione Pubblica finora pubblicate viene affermato che le disponibilità (offerte di mobilità) già inserite nel portale da tutte le amministrazioni rimangono destinate al processo di ricollocazione del personale interessato, secondo la disciplina del DM del 14 settembre 2015.
REGIONI IN CUI VI È IL RIPRISTINO DELLE ORDINARIE CAPACITÀ ASSUNZIONALI | |
IN TUTTE LE FUNZIONI | NELLE FUNZIONI DELLA POLIZIA LOCALE |
Emilia Romagna
Lazio Marche Veneto Basilicata Piemonte Sardegna |
Basilicata
Emilia Romagna Lazio Marche Piemonte Veneto Molise Puglia Toscana |