In qualche quesito che mi è stato posto, alcuni ritengono che le graduatorie valide e prorogate fino al 31.12.2017 siano solo quelle approvate dopo il 1 gennaio 2007. Non è così.
Con la lettera b) del comma 3 dell’articolo 4 del d.l. 101/2013 è stato di fatto creato un duplice binario sulle graduatorie, senza peraltro intaccare la validità di quelle esistenti. In altre parole:
- tutte le graduatorie approvate dopo il 30 settembre 2003 sono valide
- su quelle approvate dopo il 1 gennaio 2007 il legislatore riserva un’attenzione particolare.
E quale sarebbe questo diverso atteggiamento che le amministrazioni debbono avere rispetto alle due tipologie di graduatorie?
La risposta è contenuta nella Circolare n. 5/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica:
“Sullo scorrimento delle graduatorie degli idonei, vigenti e approvate dal 1° gennaio 2007, c’è un vincolo, previsto dal legislatore, allo scorrimento delle stesse rispetto all’avvio di nuove procedure concorsuali. Sulle graduatorie vigenti ma anteriori alla predetta data il vincolo non è previsto e, quindi, la scelta dello scorrimento o dell’avvio di una nuova procedura concorsuale è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione”.
Discrezionalità che, come da principi codificati dal Consiglio di Stato negli anni, necessariamente dovrà essere motivata e giustificata.
Il Vincolo, sullo scorrimento delle graduatorie post 01/01/2007, è valido anche per le procedure di mobilità obbligatorie e volontarie?