Il fondo e il turn-over

Qualche mese fa ho approfondito la possibilità di compensare gli “errori” sul fondo del salario accessorio attraverso i risparmi dal mancato utilizzo del turn-over. Le mie considerazioni e conclusioni le potete trovare qui: https://www.gianlucabertagna.it/2016/04/16/i-risparmi-del-turn-over-e-compensazione-sul-fondo/.

Nel frattempo è uscita la Deliberazione 98/2017 della Corte dei conti della Toscana che ha ripreso in mano la situazione. Ho commentato il parere su Il quotidiano degli enti locali de Il Sole 24 Ore. Riporto di seguito l’articolo scaricabile anche QUI

Salario accessorio, legittimo il recupero dei fondi in compensazione con i resti del turn over

di Gianluca Bertagna

A tre anni esatti dall’entrata in vigore della cosiddetta sanatoria su costituzione e contrattazione del salario accessorio, giunge la deliberazione n. 98/2017 della sezione regionale della Corte dei conti della Toscana che esamina alcuni aspetti interessanti per gestire le modalità di recupero degli errori commessi dagli enti locali.

La disciplina
A ben vedere, la cosiddetta “sanatoria” è contenuta solo al comma 3, dell’articolo 4, del Dl 16/2014 e riguarda esclusivamente la non nullità delle clausole dei contratti integrativi, stipulati fino al 31 dicembre 2012. I commi precedenti, invece, inseriscono due norme a regime, che valgono per tutte le contrattazioni integrative, anche successive a quella data. Tali disposizioni riguardano il recupero delle somme sui fondi degli anni successivi, in caso di superamento del vincolo finanziario, che potrebbe essere sintetizzato come l’errore che ha portato a erogare più somme rispetto a quelle possibili, alla luce delle norme contrattuali e legislative.

La ricostruzione dei fondi
Il comune di Arezzo, sottopone alla propria sezione regionale della Corte dei conti, la questione dell’eventuale revisione (o ricostruzione) dei fondi del salario accessorio e l’impatto che questa attività può riverberare sugli equilibri dei fondi presenti e futuri. I magistrati contabili, affermano innanzitutto, che tale ricostruzione delle partite che costituiscono il fondo – ancorché di complessa articolazione e sempre basata su elementi certi – può essere effettuata limitatamente alle «risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità», nei limiti della prescrizione ordinaria e delle disposizioni vincolistiche poste dalla legislazione applicabile. Entro il limite della prescrizione ordinaria, quindi, potranno essere effettuate le integrazioni, correzioni ed eliminazioni necessarie per una corretta ricostruzione delle risorse, certe, stabili e continuative, anche al fine di determinare correttamente l’ammontare delle somme erogate in eccesso che hanno alimentato il fondo per il salario accessorio del personale erroneamente costituito. In maniera un po’ sibillina e con una conclusione che lascia qualche sospeso, viene, altresì, affermato che la ricostruzione delle partite economico-finanziarie del fondo nel tempo non potrà in ogni caso determinare un incremento della spesa.

La compensazione
Una volta individuate le somme che hanno superato il vincolo finanziario e che costituiscono, quindi, obbligo di recupero sulle annualità successive, l’amministrazione può anche trovare forme di compensazione delle stesse con due modalità previste dall’articolo 4, comma 2, del Dl n. 16/2014.
La prima consiste nell’attivare i cosiddetti piani di razionalizzazione della spesa, di cui all’articolo 16, commi 4 e 5, del Dl n. 98/2011. La seconda, oggetto pure questa di interpretazione da parte dei giudici contabili toscani, è la possibilità di utilizzare le somme non utilizzate per le assunzioni, facoltà introdotta dalla legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015). L’avallo è decisivo in quanto nella deliberazione in esame viene affermato che si ritiene possibile agire in compensazione per le somme da recuperare, anche attraverso l’uso dei risparmi conseguenti al mancato utilizzo dei resti assunzionali dell’ultimo triennio, calcolati in conformità all’articolo 1, comma 228, della legge 208/2015.
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