Incentivi per funzioni tecniche e limiti al trattamento accessorio

E poi alla fine è accaduto. La Sezione Autonomie della Corte dei Conti con la Deliberazione n. 7/2017 ha sancito il principio di diritto per il quale “Gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’articolo 113, comma 2, d.lgs. n. 50/2016 sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’articolo 1, comma 236, l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016)”. 

Un’attenta lettura del documento lascia sicuramente qualche dubbio, soprattutto sull’analisi svolta dai magistrati contabili. Ma quello che conta, a questo punto, è il principio di diritto: a differenza degli incentivi del d.lgs. 163/2006, quelli del d.lgs. 50/2016 sono da includere nel tetto del salario accessorio.

Ora i dubbi si fanno più che intriganti. La prima considerazione risiede proprio nel fatto che le ex progettazioni interne essendo escluse non erano nella base di calcolo del limite del 2015. Quindi, se ora l’ente, sulla base della regolamentazione interna, dovesse erogare gli incentivi che invece vanno considerate nel tetto, si supererebbe il vincolo finanziario, a meno che l’ente non vada a compensare riducendo le altre quote del fondo, quelle che fanno riferimento al trattamento accessorio di tutti (gli altri) dipendenti. Ovvero, in altre parole: per far spazio agli incentivi per funzioni tecniche, sarà obbligatorio ridurre altre componenti del fondo, con un calo, quindi, dei trattamenti economici accessori dei lavoratori.

Oppure, l’ente potrebbe non adottare i regolamenti per gli incentivi tecnici e, quindi, non corrispondere alcun compenso, ai sensi dell’art. 113, del d.lgs. 50/2016, ma a questo punto ci sarà da fare i conti con le prestazioni già effettuate dallo scorso anno in poi.

E ancora. Magari, ma è inevitabile il benestare della Corte dei Conti, si potrebbe rendere omogeneo il dato, per cui il tetto del 2015 andrebbe ricalcolato con gli incentivi sulle progettazioni. D’altronde, non è logico, né razionale, parificare (e paragonare) due limiti che contengono al loro interno, voci differenti che rispondono a situazioni diverse.

Altre soluzioni?

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10 pensieri su “Incentivi per funzioni tecniche e limiti al trattamento accessorio

  1. Michele dice:

    Alla luce dell’interpretazione della Corte, per rendere omogeneo il dato non si potrebbe calcolare il fondo 2015 al lordo degli incentivi della progettazione atteso che proprio la Corte afferma che sono cosa diversa dagli incentivi ex d.lgs 50/2016 (anche se l’affermazione è assai tirata e non proprio in linea con quanto detto dalla stessa sezione in una pronuncia el 2016).
    Forse si potrebbero identificare, tra gli incentivi erogati nel 2015, quelle voci che sono sovrapponibili ai “nuovi” incentivi; il procedimento mi parrebbe assai complicato.
    Infine un problema che mi pare urgentissimo: ma gli incentivi ex d.lgs 50/2016 erogati nel corso del 2016? Sembrerebbe indispensabile decurtare altre voci per rimanere nel limite del 2015, sempre se si hanno margini di manovra.

  2. Luca dice:

    Ma non è possibile erogare le quote dell’incentivo al limite del tetto con credito fino ad esaurimento o rinsavimento della Corte dei Conti? Mi spiego.

    Spesa del personale 2015= 100.000
    Spesa del personale 2016= 98.000
    Incentivo 113 maturato nel 2016 = 10.000

    100.000 – 98.000 = 2.000
    liquido 2.000 e lascio un credito di 8.000 per l’anno successivo (le somme sono comunque sempre tracciabili perchè situate all’interno di un fondo specifico) e così via finche non ho esaurito il credito. Gli incentivi hanno carattere sì di continuità ma non sono prevedibili nella quantità, potranno quindi esserci anni in cui non erogo niente e quindi ho spazio per la “rata” del credito. E’ un procedimento del tutto analogo all’erogazione di salario accessorio nel rispetto del 50% dello stipendio base.
    Mi spiego….Se per assurdo avessi un tetto di spesa 2015 molto elevato e dovessi erogare un incentivo molto alto ad un solo dipendente (un lavoro o una grossa fornitura) che rientrerebbe nel tetto di spesa, non potrei comunque erogarglielo tutto perchè supererebbe il 50% del suo stipendio. In quel caso (prassi consolidata) liquiderei l’eccedenza nelle annate successive fino ad esaurimento.

    E’ fattibile secondo voi come soluzione?

  3. GIAMPAOLO dice:

    Giusy, il tuo sconforto è più che evidente… ;), non bisogna prendersela, ormai si sa: dopo che la generazione di questi “tromboni” si è presa tutto, agli altri non possono che restare le briciole. Meno tutele e diritti, ma più doveri (spesso inerenti obbiettivi fantasmagorici) che tengono il dipendente stretto al laccio del politico….

  4. Giuseppe dice:

    Finalmente una parere della Corte dei Conti illuminato.

    Viene finalmente affermato che tutti i dipendenti sono uguali e che il trattamento accessorio deve essere gestito totalmente all’interno del fondo e non fuori per erogare prebende politiche

  5. tommaso dice:

    se pare pacifico che non saranno più somme neutre ai fini dell’applicazione dell’abbattimento del fondo, gli “incentivi progettazione 2.0” saranno ancora in deroga al principio della omnicomprensività della retribuzione delle posizioni organizzative?

  6. Stefano dice:

    E’ un vero paradosso che il legislatore scriva una norma incentivante e una stessa branca dello Stato ne determini di fatto la possibile non attuabilità.
    La nuova versione della disposizione della quota incentivante per le funzioni tecniche, dopo il chiaro intervento da parte dei vari ordini per accaparrarsi fette di mercato della progettazione, è indiscutibilmente rivolta a premiare quella attività tecnica connessa alle procedure di programmazione, affidamento e controllo che, per contenuto e complessità, solo il personale in possesso di determinati requisiti e, mi si consenta, in alcuni casi titolo di studio, può svolgere.
    Osservo peraltro che la norma, se correttamente inserita nei regolamenti degli Enti, consente a tutto il personale, in grado di espletare funzioni tecniche anche nel contesto di altri servizi, di avere riconosciuto un incentivo opportunamente pesato e valutato sulla base di criteri meritocratici e non secondo il vecchio sistema “a pioggia” forse ancora caldeggiato da quei dipendenti che, a mio parere sbagliando, ritengono il concetto di uguaglianza tra il personale, un principio da applicarsi assolutamente anche alla professionalità.
    Di fatto e nel merito, appare oltremodo assurdo che i magistrati della Corte dei Conti non abbiano tenuto conto che l’art. 113, nel contesto del principio di gestione delle funzioni tecniche connesse alla programmazione affidamento e controllo di lavori, servizi e forniture, prevede l’individuazione di figure tecniche esercitanti ruoli professionali specifici (RUP, D.L., Collaudatori, ecc.).
    Qualora le funzioni tecniche affidate a tali figure non possano trovare riscontro economico sulla base di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 per effetto della Sentenza della Corte dei Conti, dovranno individuarsi figure all’esterno dell’Ente che sicuramente, non gradiranno essere remunerate con le quote previste dal fondo incentivante.
    In questo clima di incertezza risulta peraltro di estrema difficoltà redigere i quadri economici relativi alle procedure : si inseriscono le voci attinenti il fondo incentivante art. 113 per poi scoprire che per i richiamati motivi di ordine contabile, non s possono cambiare e quindi si riformulano gli stessi quadri economici con le stime delle parcelle professionali.
    Siamo un pese incomprensibile !!!!
    Grazie comunque per l’attenzione che vorrà prestare al mio commento

  7. Stefano dice:

    si potrebbe ipotizzare come altra soluzione quella che, in linea con i decreti legislativi succedutisi in materia di contratti e con precedenti pareri espressi dalla stessa Corte dei Conti, preveda:
    – pagamento delle attività del RUP attraverso il trattamento accessorio senza limiti in quanto non giustificabili nell’ottica del perseguimento degli obiettivi di programma da parte dell’Ente insiti nella scelta stessa di pervenire con procedure più o meno complesse, alla stipula di contratti per lavori, servizi e/o forniture;
    – liquidazione dell’incentivo per lo svolgimento delle funzioni tecniche di controllo, direzione lavori, verifica, collaudo, ecc., nell’ambito delle somme previste nel quadro economico del lavoro, servizio o fornitura se previste.

  8. giuseppe mastrangelo dice:

    leggendo bene la deliberazione della Corte dei Conti vanno incluse nel tetto del salario accessorio i i soli incentivi che non fanno capo agli ” investimenti” ( Attività di manutenzione ecc.)- Mentre per gli incentivi delle Opere Pubbliche la cui spesa è prevista nei quadri economici dei progetti non c’è nessun limite-
    Questa volta sembra che la Corte dei Conti si sia espressa con ragionevolezza in quanto per le attività finanziante con i fondi del bilancio comunale è giusto che gli incentivi siano compresi nei limiti massimi previsti per il salario accessorio

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