Come noto l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 prevede: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell’anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l’ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell’anno 2016”.
Proviamo a fare qualche esempio concreto e vediamo quali situazioni possono accadere.
Calcoliamo innanzitutto il limite dell’anno 2016.
RETRIBUZIONEACCESSORIA ANNO 2015: 100 | |
Calcolo del limite sulla base del metodo della “semisomma | |
1° gennaio 2015: 22
31 dicembre 2015: 18 Media dipendenti: 20 |
1° gennaio 2016: 18
31 dicembre 2016: 18 Media dipendenti: 18 |
DETERMINAZIONE DEL LIMITE 2016
Riduzione del personale: 10% Applicando tale percentuale al trattamento accessorio dell’anno 2015 risulta: 100-10% = 90 che costituisce il limite del fondo per l’anno 2016. |
Ora, nel nostro caso, 90 costituisce il limite del salario accessorio del 2016.
Nel 2016, per quanto riguarda l’effettiva costituzione del fondo, avrebbero potuto verificarsi questi casi:
A | Fondo costituito: 87 | È il caso in cui un ente procede alla costituzione del fondo in un importo inferiore al limite, stanziando, ad esempio meno risorse variabili rispetto all’anno di riferimento e comunque al di sotto del limite. |
B | Fondo costituito: 90 | È il caso in cui un ente costituisce il fondo esattamente pari al limite stanziando risorse variabili proprio fino a concorrenza del tetto |
C | Fondo costituito: 95
Decurtazione operata: -5 Fondo effettivo: 90 |
È il caso in cui l’ente si è ritrovato un fondo più alto del limite dopo aver applicato le disposizioni contrattuali (ad esempio la RIA dei cessati). In questo caso si è di fronte ad una costituzione di 95 ridotta però di 5 per l’applicazione dell’art. 1 comma 236. |
Cosa succede nel 2017?
Il Comune A, avrà un limite pari a quanto effettivamente costituito cioè di 87.
I Comuni B e C avranno invece un limite pari a 90.
Morale: ancora una volta gli enti più virtuosi si ritrovano doppiamente penalizzati.