Per i revisori dei conti: ecco il vademecum del controllo (1)

La Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare n. 20/2017, ha redatto un vero e proprio Vademecum per la revisione contabile nelle amministrazioni pubbliche, con qualche riflesso anche per gli enti locali.

Il documento si può scaricare a questo link: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2017/20/Circolare_Vademecum_per_la_revisione_amministrativo-contabile_degli_enti_e_organismi_pubblici_x_Ed._2017.pdf

Le indicazioni della RGS appaiono quanto mai importanti e, salvo ulteriori approfondimenti, mi permetto due osservazioni, in due diverse puntate, in merito al controllo della contrattazione decentrata.

1. I tempi del controllo.

Ancora una volta la RGS sostiene che i Revisori dei conti debbano certificare anche la costituzione del Fondo del salario accessorio e non solo l’ipotesi di contratto integrativo decentrato. Addirittura, viene affermato, che gli enti dovrebbero redigere la Relazione Tecnico Finanziaria anche in sede di costituzione del Fondo. Ora, se la cosa può avere un senso e una logica (una volta che vi è la certificazione, in fase di contrattazione integrativa decentrata si ha la certezza delle somme a disposizione), non si può non evidenziare che tale procedura allungherebbe ancor di più i tempi per la stipula del CCDI. Non sempre gli organi di revisione, infatti, riescono a gestire le proprie relazioni nel termine dei 15 giorni previsti dal CCNL degli enti locali. Pensiamo, poi, cosa potrebbe succedere se l’ente decide di rivedere la propria costituzione del fondo: servirebbe una nuova relazione, un nuovo parere del Revisore, ecc. ecc. Non mi resta che invocare una giusta dose di buon senso che tutte le parti in gioco dovrebbero mettere in campo. Anche perchè, dal punto di vista giuridico, l’art. 40 comma 3-sexies  del d.lgs. 165/2001 prevede tale Relazione Tecnico Finanziaria e quella dell’Organo di Revisione solo in fase di ipotesi del Contratto Decentrato. [1]

A breve la seconda considerazione…

[1] (3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell’economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1).

 

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