Negli scorsi giorni è stata diffusa la deliberazione n. 164/2017/PAR del 7 settembre 2017, della Corte dei Conti – sezione regionale di controllo per la Toscana che affronta la questione della capacità assunzionale per le funzioni di polizia locale. Come sapete, l’art. 7, comma 2-bis, del d.l. 14/2017, convertito con la legge 48/2017, ha previsto percentuali di turn over più favorevoli al fine di concedere, anche agli enti locali, di intervenire con più efficacia in materia di sicurezza. La questione posta ai giudici è di per sé semplice: come si combina la capacità assunzionale ordinaria con quella speciale della polizia locale?
C’è un passaggio in cui, a mio parere, i magistrati non sono chiarissimi. Viene di fatto affermato che l’interpretazione più corretta sembra essere quella che consente agli enti di calcolare la capacità assunzionale sull’intera spesa relativa alle cessazioni dell’anno precedente, però applicando la percentuale più ridotta per essa prevista dall’art. 1, comma 228, della legge 208/2015 (e non la percentuale superiore introdotta tramite il richiamo all’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014). La percentuale superiore, infatti, può essere applicata solo sulla spesa relativa alle cessazioni del personale di polizia locale e, fra l’altro, in tal caso viene precisato che tali cessazioni non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
Io ne deduco che si può applicare la percentuale di maggior favore solo alle cessazioni della polizia locale, mentre le percentuali ordinarie su tutte le cessazioni. La frase contrdditoria è però questa: “Dunque, in sintesi, non sembra che vengano determinati due budget assunzionali”. Poco sopra, infatti, si fa invece riferimento a due tipologie di calcolo. Quindi?
Provo a riassumere il mio pensiero, partendo, però, da una considerazione indiscutibile: se un decreto denominato “sicurezza” prevede percentuali di maggior favore per la polizia locale, non possiamo pensare che ci sia un obiettivo diverso da questo, cioè di penalizzare maggiormente gli enti locali sulle assunzioni. Quindi, secondo me, si pongono tre casi, che provo a sintetizzare il più brevemente possibile:
- cessa un dipendente della polizia locale, ma non ho bisogno di nuove assunzioni in questo settore: la cessazione si calcola insieme a tutte le altre applicando le percentuali ordinarie di turn over;
- cessa un dipendente della polizia locale ed ho bisogno di nuove assunzioni nella polizia locale: la cessazione si calcola a parte dalle altre cessazioni e si applica la pecentuale di maggior favore; se la somma non basta per una assunzione a tempo pieno si potrà “aggiungere” una quota di assunzione ordinaria;
- non cessa alcun dipendente della polizia locale, ma l’ente ha necessità di procedere a nuove assunzioni nella polizia locale: la capacità assunzionale che si è generata a livello complessivo di ente, si calcola con le percentuali ordinarie e si potrà destinare a tutti i settori dell’ente sulla base del proprio fabbisogno, ovviamente anche alla polizia locale.
Mi pare che in questo modo, sia salvaguardato tutto l’impianto normativo e allo stesso tempo la finalità del legislatore di favorire le assunzioni in un contesto specifico come la polizia locale.