La decorrenza delle progressioni orizzontali

Le progressioni orizzontali possono avere una decorrenza diversa dal 1 gennaio di ciascun anno?

Non rileviamo alcun problema a dare una decorrenza diversa alle progressioni orizzontali rispetto al 1 gennaio di ciascun esercizio. Nessuna disposizione contrattuale lo prevede e anche a livello nazionale le decorrenze non sempre coincidono con inizio anno.
Tale nostra convinzione è suggellata da quanto affermato dall’ARAN nella Relazione Illustrativa al CCNL 22.01.2004, laddove, commentando l’art. 34 del medesimo contratto viene indicato:
“L’importo complessivo da prelevare dalle citate risorse stabili deve essere calcolato (comma 2) con riferimento al valore annuo del compenso ivi compresa la quota della tredicesima mensilità. Questo comportamento è facilmente praticabile nel caso che la decorrenza sia stabilita al gennaio dell’anno di riferimento; qualora sia stata prevista una diversa data, (esempio: luglio del medesimo anno) il finanziamento del primo anno sarà pari a 7 mesi (sei mensilità più tredicesima), l’anno successivo il finanziamento a carico delle risorse decentrate sarà integrato con prelievo complessivo di ulteriori sei mensilità per un totale di tredici mensilità”.

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2 pensieri su “La decorrenza delle progressioni orizzontali

  1. Luigi Lonigro dice:

    Una cosa è quantificare l’importo necessario per l’intera annualità, ben altro è indicare la decorrenza a far data dal 1^ gennaio.
    Teoricamente può avere anche una decorrenza diversa, l’importante è che il finanziamento copra l’intero anno perché dall’anno successivo deve essere garantita a regime l’attribuzione del maggior importo maturato a seguito di conseguimento della PEO.

  2. mauro dice:

    Bene, è capitato ma secondo voi è possibile avere una graduatoria con decorrenza es. 1/1/2016 e pagare la progressione all’ 1/1/2017?

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