Qual è la percentuale della capacità assunzionale negli anni 2019 e 2020? La domanda è importante perché si inserisce nell’adozione dei piani triennali dei fabbisogni personale del triennio 2018/2020 e quindi, bisognerà pur sapere quanti dipendenti si possono assumere o almeno programmare.
Ovviamente non stiamo parlando della percentuale che sarà, cioè quella che potremmo ritrovarci dopo la manovra estiva del nuovo Governo, ma quella di oggi, quella da considerare per i documenti di programmazione.
A normativa vigente, ricordo che c’è una disposizione che aveva inserito la percentuale del turn-over a regime, ovvero l’art. 3 comma 5 del d.l. 90/2014 che, ad un certo punto, afferma: “La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell’80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018”.
Nel frattempo però, come sappiamo, l’art. 1 comma 228 e seguenti della legge 208/2015 ha aperto una parentesi per il triennio 2016/2018 introducendo percentuali diverse e più ridotte. Al 31 dicembre di quest’anno, quindi, la parentesi si chiuderà e tornerà in vigore l’art. 3 del d.l. 90/2014. A fine anno termineranno anche le norme speciali per le assunzioni nella polizia locale e per le assunzioni del piano strardinario per il personale educativo e scolastico e quindi la conclusione è semplice: dal 2019 la percentuale della capacità assunzionale è fissata per tutti gli enti locali sopra i 1.000 abitanti e per tutte le tipologie di personale da assumere al 100% della spesa dei cessati nell’anno precedente.
Salvo, appunto, modifiche strada facendo.