Gli incrementi del nuovo CCNL e i limiti al trattamento accessorio

Adesso che il CCNL delle Funzioni Locali è stato siglato torniamo alla domanda: gli incrementi contrattuali (soprattutto quelli che decorreranno dal 2019 ad incremento della parte stabile del fondo per un importo di 83,20 euro a dipendente presente al 31 dicembre 2015), rientreranno nel limite dell’art. 23, comma 2 del d.lgs. 165/01?

Ho già dato la mia risposta personale a questo link: QUA

Non voglio sembrare quello che semplifica sempre le cose, però, prima o poi, bisogna essere anche pragmatici e risolutivi, almeno nelle nostre consapevolezze. E allora, mi viene da ragionare così.

Intanto c’è la dichiarazione congiunta n. 5 che dice:

In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall’art.67, comma 2  lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da  risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza  pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti.

Ma si sa che le dichiarazioni congiunte non valgono molto dal punto di vista giuridico. Ci vorrebbe qualcosa di più. E allora, ecco quello che ha scritto LA CORTE DEI CONTI a Sezioni riunite in sede di controllo nella Deliberazione N. 6/SSRRCO/CCN/18 con la quale ha CERTIFICATO POSITIVAMENTE il CCNL delle Funzioni locali:

In merito agli incrementi al Fondo risorse decentrate previsti dalla lettera a) dell’art. 67, comma 2 (aumenti determinati dal Ipotesi contrattuale), si dà atto della dichiarazione congiunta, oggetto di specifico errata corrige all’Ipotesi in esame, tendente a precisare che tali nuovi oneri “in quanto derivanti da risorse definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettabili ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti”.

Ora, molto banalmente, se la Corte dei conti prende atto e poi certifica POSITIVAMENTE, perchè dovremmo avere ancora dei dubbi?

 

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