Il contratto decentrato del 2018

Premesso che sposo con entusiasmo l’idea di giungere a stipulare il contratto collettivo decentrato entro la fine dell’anno per applicare le disposizioni contenute nel CCNL 21.05.2018, vi siete chiesti cosa succede se non ce la faremo?

Siamo realisti: giugno è proibitivo per “colpa” degli arretrati e del conto annuale, poi siamo a luglio e agosto che si sa è il tempo del pensiero piuttosto che dell’operatività e poi arriva settembre con la ripresa delle attività. Sicuri sicuri che tutti gli enti riusciranno a stipulare il CCDI entro l’anno? C’è l’ipotesi da contrattare (e con i limiti, spartire le risorse non sarà così immediato), la relazione illustrativa, quella tecnico finanziaria, il parere dell’organo di revisione e la stipula definitiva…. Ammettiamolo: bisognerà correre e non è detto che comunque sia arriverà la firma definitiva entro l’anno.

Quindi? Cosa accadrà?

Ripeto: l’invito è iniziare il percorso da subito, nominare la delegazione trattante, costituire il fondo delle risorse decentrate, iniziare gli incontri e contrattare (anche perchè le nuove indennità potranno decorrere solo dalla stipula del CCDI)… ma… e se non ce la facciamo?

Più ci penso e più mi viene in mente un’unica soluzione: stipulare un accordo sul 2018 di mera distribuzione delle risorse sulla base delle clausole già esigibili dei CCDI precedenti. Io non vedo alternative. Di fatto, sulla base degli accordi precedenti, ci sono somme già esigibili e alcune sono addirittura in pagamento con la busta paga mensile (turno, reperibilità, rischio, disagio, ecc. ecc.).

Mi pare quindi, che la strada sia questa: una paginetta di “accordo” (che comunque è un contratto) che riassume la distribuzione delle risorse sulle varie indennità già in vigore, senza toccare una virgola. Non vi è, infatti, alcun dubbio che ogni elemento di modifica del passato vada adottato con il nuovo CCNL.

Se vi viene in mente altro…

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3 pensieri su “Il contratto decentrato del 2018

  1. Mattia dice:

    E’ sicuramente prudente avviare il percorso della contrattazione. Uno degli interrogativi che si pone è il seguente: in questa fase si può richiedere il parere dei revisori, oppure per acquisire il parere bisogna comunque attendere all’ipotesi di contratto complessivo?

  2. pierluigi dice:

    Buongiorno…personalmente non sono d’accodo; in primis perché tecnicamente il CCNL 21.05.2018 attiene anche all’anno 2018 e quindi va applicata tutta la disciplina in esso contenuta; inoltre continuare ad applicare la normativa previgente, considerato che l’importo di alcune indennità è stato incrementato potrebbe risultare pregiudizievole per i dipendenti. Grazie

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