E adesso cosa facciamo con le indennità?

Ci siamo. Non dite che non lo avevamo previsto. Il leitmotiv principale delle mail che riceviamo in questi giorni in materia di trattamento accessorio riguarda la possibilità o meno di riconoscere ancora i compensi quali rischio, disagio, ecc. in attesa della stipula del contratto integrativo 2019/2021.

Ovviamente, il problema, ce l’hanno soprattutto gli enti che nel 2018 hanno optato per un accordo “ponte” valido solo per l’esercizio oppure per quelli che non hanno stipulato alcun accordo per il 2018.

Quindi, ora, che si fa?

Io credo che sia la stessa situazione che si è avverata lo scorso anno. Non è che perché è passato il 31 dicembre, allora le regole sono cambiate. Se un ente, lo scorso anno, ha ritenuto che il contratto integrativo precedente fosse ultrattivo e quindi ancora applicabile, continuerà a fare come ha fatto nel 2018. Fino a quando non verrà stipulato il nuovo contratto integrativo aggiornato al CCNL 21 maggio 2018.

Poi certo, c’è la domanda finale: fino a quando potremo continuare con queste regole? Fino a quando si può andare avanti applicando le regole di contratti integrativi di anni precedenti senza stipulare il nuovo accordo alla luce del CCNL dello scorso anno?

D’altronde, il presupposto su cui stipulare un accordo “ponte” era proprio quello di darsi da fare con la stipula del CCI 2019/2021. Ed ora siamo al dunque.

C’è da scommettere che prima o poi qualcuno (Corte dei Conti, Ragioneria generale dello Stato, ARAN, Dipartimento della Funzione Pubblica, ecc. ecc.) solleverà la questione sulla (il)legittimità del non prendere posizione e di non avviare le procedure della contrattazione decentrata.

Dài, bisogna partire, non possiamo più aspettare…

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