Due domande e due risposte sul fondo

PRIMA DOMANDA

L’art. 67, comma 4, ripropone l’integrazione delle risorse dell’1,2% del monte salari 1997, già previsto dall’art. 15 co. 2 CCNL 01/04/99, però si osserva che nella nuova formulazione non c’è più il riferimento alla disponibilità delle risorse “create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall’ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità”, pertanto sembrerebbe che l’Amministrazione possa prevedere le suddette risorse, se stanziate in bilancio, se così è però a tal riguardo si chiede: – occorre correlarle ad indicatori? a progetti di mantenimento/miglioramento dei servizi? – conferma se le suddette risorse dell’1,2% possono essere destinate a remunerare indennità (es. turno, reperibilità ecc..);

RISPOSTA

Il comma 4 prevede che in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l’eventualità dell’integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Vengono quindi semplificate le condizioni di applicazione della disposizione rispetto all’art. 15, commi 2 e 4, del Ccnl dell’01/04/1999, la quale viene di fatto disapplicata e alla quale non si potrà più fare riferimento.

In particolare:

  • si conferma che la somma deve essere valutata in sede di contrattazione integrativa tra le parti;
  • si conferma che nel bilancio dell’ente deve sussistere la relativa capacità di spesa;
  • si conferma che l’importo da quantificare è sino all’1,2% del monte salari 1997 e quindi non necessariamente il valore massimo;
  • non è più prevista la necessità di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività, né il raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità;
  • non è più richiesta una specifica attestazione da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione;
  • in coerenza con quanto previsto dall’art. 40, comma 3-quinquies del D. Lgs. n. 165/01, l’incremento del fondo a tale titolo è consentito nel rispetto del pareggio di bilancio, delle norme sul contenimento della spesa di personale e di ogni altro strumento di controllo della spesa, entro il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 ( trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del fondo 2016).

 

SECONDA DOMANDA

Le economie dell’anno precedente (derivanti da risorse stabili, art. 68 comma 1) devono essere destinate esclusivamente a produttività (performance organizzativa/individuale) o è comunque corretto destinarle ad indennità (es. turno, reperibilità ecc…)?

RISPOSTA

Tali risorse possono essere  destinata a tutti gli utilizzi previsti all’art. 68 comma 2, tra cui anche il turno, reperibilità, indennità condizioni lavoro, indennità funzione, di servizio esterno, ecc.. ed anche performance individuale e organizzativa. Infatti, la norma, non pone vincoli precisi o predefiniti. Evidentemente, però, siccome sono somme che si avranno una tantum, bisogna prestare la massima attenzione nel prevedere utilizzi compatibili con i futuri equilibri del fondo. L’unica verifica da effettuare è che la parte variabile del fondo (tranne le specifiche disposizioni di legge e i compensi per i messi notificatori) sia destinata per almeno il 30% a performance individuale.

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