Dal 2020 non c’è più il blocco sulla spesa di formazione

Ci sono voluti ben 10 anni per far saltare uno dei blocchi più assurdi del d.l. 78/2010.

L’art. 6 comma 13 prevedeva che la spesa per formazione non fosse, ciascun anno, superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009.

Ebbene, con la disposizione che vedete di seguito, all’art. 57 del d.l. 124/2019, tale norma cessa di avere effetto!

Art.57 Comma 2
A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi  e  enti strumentali come definiti  dall’articolo  1,  comma  2,  del  decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti  strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le  norme  in  materia  di contenimento e  di  riduzione  della  spesa  per  formazione  di  cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

(DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124  Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)

 

 

 

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Un pensiero su “Dal 2020 non c’è più il blocco sulla spesa di formazione

  1. Lorenzo dice:

    Ottima notizia davvero, mi era sfuggita, grazie! Dal tenore vedo però che si riferisce ad un campo ristretto agli enti locali e loro enti strumentali anche in forma societaria, quindi ad altre tipologie di enti di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 (esempio SSN, Università, Camere di Commercio….) si continua ad applicare?

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