Ci sono voluti ben 10 anni per far saltare uno dei blocchi più assurdi del d.l. 78/2010.
L’art. 6 comma 13 prevedeva che la spesa per formazione non fosse, ciascun anno, superiore al 50% di quella sostenuta nell’anno 2009.
Ebbene, con la disposizione che vedete di seguito, all’art. 57 del d.l. 124/2019, tale norma cessa di avere effetto!
Art.57 Comma 2
A decorrere dall’anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonchè ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all’articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. (GU Serie Generale n.252 del 26-10-2019)
Ottima notizia davvero, mi era sfuggita, grazie! Dal tenore vedo però che si riferisce ad un campo ristretto agli enti locali e loro enti strumentali anche in forma societaria, quindi ad altre tipologie di enti di cui all’art. 1 comma 2 del Dlgs 165/2001 (esempio SSN, Università, Camere di Commercio….) si continua ad applicare?