A chi spetta pagare l’IRAP sui diritti di rogito? La paga l’ente o vanno prima scorporati e, quindi, posti a carico del Segretario comunale o provinciale? Finalmente abbiamo la risposta della Sezione Autonomie della Corte dei Conti. Siete pronti?
I magistrati, nella Deliberazione n. 29/2019, hanno detto che… non è questione di Corte dei Conti in sede consultiva! Infatti, poiché sulla vicenda vi sono già state tutta una serie di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini (tradotto: sentenze che hanno detto cose diverse), la materia non è più di “contabilità pubblica” e, pertanto, non può più essere esaminata dai magistrati contabili in sede consultiva.
Allegato: Deliberazione n. 24/2019 – Sezione Autonomie – Diritto di rogito
Che fare adesso? Scorporare oppure no?
Questa volta è davvero difficile dare suggerimenti.
Si potrebbero seguire le indicazioni contenute nella Ordinanza n. 21.398/2019 della Corte di Cassazione, che però riguarda gli incentivi tecnici i quali, come noto, confluiscono in un fondo. I giudici, affermano, che l’Irap non può essere a carico dell’ente.
Il caso dei diritti di rogito è però diverso in quanto, in questo contesto, non si tratta di un fondo e quindi l’Irap potrebbe davvero essere aggiunta a carico dell’ente.
Ci sono motivi “buoni” da una parte o dall’altra, insomma. Difficile.
Corte dei Conti S.A. n° 21 /2015:
“Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi
al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”.
E per i compensi avvocatura? L’ordinanza n. 21398 riguarda gli incentivi tecnici, ma menziona anche i compensi avvocatura. Come al solito però non sembra per niente chiaro, perché da un lato si ribadisce che l’irap non può essere a carico del lavoratore, ma dall’altro si sottolinea che l’ente deve garantire il contenimento della spesa. Basterebbe così poco a sancire un principio valido per tutte le casistiche simili….