Come noto, una delle questioni più delicata in materia di progressioni economiche (orizzontali) è quella relativa alla “quota limitata di dipendenti” prevista dall’art. 16 del CCNL 21 maggio 2020. Riportando il pensiero della Ragioneria Generale dello Stato confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e mai smentito dall’Aran, quota limitata significa “non più del 50% degli aventi diritto ciascun anno”.
Recentemente è stata diffusa la Sentenza n. 288/2020 della Corte dei conti della Toscana la quale ha, invece, affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti.
La differenza non è di poco conto: la RGS fa riferimento al 50% degli aventi diritto, la Corte dei conti al 35% dei dipendenti.
Fermo restando che a parere di chi scrive la Sentenza della Corte dei conti è riferita a norme precedenti, al CCNL 31.3.99 e al DPR 333/90 e ha a che fare con un caso specifico, per chi volesse, invece, seguire contestualmente sia l’orientamento della magistratura contabile che della RGS, saranno necessarie un po’ di verifiche.
Esempio 1.
Dipendenti Totali: 100
Aventi diritto: 80
Numero massimo progressioni orizzontali possibili nell’anno:
Per la Corte dei conti: 35
Per la RGS: 40
Per prudenza si prende il valore di 35
Esempio 2.
Dipendenti Totali: 100
Aventi diritto: 60
Numero massimo progressioni orizzontali possibili nell’anno:
Per la Corte dei conti: 35
Per la RGS: 30
Per prudenza si prende il valore di 30
Buongiorno Dott. Gianluca Bertagna, alcuni mesi fa’ le avevo sottoposto dei quesiti in materia del Personale di un Comune…, scusi se la disturbo nuovamente potrebbe darmi un chiarimento:
1 – con incarico affidato ad un Ragioniere di cui all’art. 557 – comma 1 della Legge n. 311/2004 – Responsabile del Servizio Economico/ Fin.rio allo stesso spetta l’indennita’ piena di posizione e di risultato ? evidenzio che lo stesso e’ gia’ P.O nell’Ente di appartenenza e percepisce gia’ l’indennita’ di posizione e di risultato, lo stesso nell’anno 2019 e’ anche stato nominato Vice- Segretario dell’Ente con regolare decreto del Sindaco, la cosa e’… fattibile oppure contrasta con la normativa vigente?
Resto in attesa di sue determinazioni in merito a quanto suesposto e con l’occasione invio cordiali saluti.
Chiedo scusa. Ma per come conoscevo la norma della PEO, il numero (chiuso) dei dipendenti ammessi e giudicati meritevoli non era rapportata all’importo assegnato al Fondo di spettanza?
Un saluto e complimenti.
Certamente non si può superare l’importo che viene previsto in contrattazione integrativa. Tale importo, però, deve essere coerente con il concetto di “quota limitata di dipendenti”.
Buongiorno, dott. Bertagna,
Presto servizio ormai dal lontano 03/01/2000, come dipendente Ente Locale e con la qualifica di Agente di P.L.
Nel 2013 sono transitata per mobilità volontaria da un Comune all’altro.
Il CCRL del F.V.G. (Enti Locali) inquadra la Polizia Locale nelle categorie PLA, PLB, PLC
Io era un PLA3 ed a seguito di mobilità sono stata inquadrata in C5 nel CCNL Enti Locali.
Pertanto, nel CCNL diciamo nazionale sono in C5.
A seguito di progressione economica, il Comune in cui lavoro attualmente non mi ha riconosciuto l’anzianità nella posizione economica dal 01/04/2004) perchè dice che il Contratto Regione FVG è diverso dal CCNL Enti Locali.
Dicono che appartengo ad un altro Comparto quando invece ho sempre lavorato come dipendente del Comune.
Le chiedo, se possibile, sapere se tale valutazione sia corretta e quali sono i riferimenti normativi o la giurisprudenza in merito
Grazie
È giuridicamente corretto il modus operandi della P.A. che in esecuzione di una sentenza relativa all inserimento utile in graduatoria per P.O anno 2018, adotta provvedimenti a cascata, nei confronti dell ultimovincitore in graduatoria, 2018, 2019 arrivando a modificare le graduatorie P.O. 2020, con l esclusione irreversibile dell ultimo vincitore?
Nella nostra ASL, per diversi anni, la precedente Direzione aveva concesso la progressione economica orizzontale a tutti gli aventi diritto (almeno 24 mesi nella stessa fascia, a tempo indeterminato, giudizio positivo del Responsabile).
L’attuale Direzione, pur adottando gli stessi requisiti, dispone l’attribuzione del passaggio al solo 50% della graduatoria degli aventi diritto, rifacendosi ad una circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale viene individuata la quota massima dei dipendenti che non deve essere superiore la metà degli aventi diritto. Questo nonostante le risorse finanziare disponibili siano più che sufficienti.
Si ha notizia che altre ASL a noi vicine, nello stesso periodo temporale, non abbiano adottato il taglio del 50%.
Il quesito che pongo è il seguente, ossia: ci sono rischi per i lavoratori che negli anni passati hanno ottenuto i passaggi di fascia di venire retrocessi alle fasce economiche inferiori proprio in ragione del fatto che in passato non si era tenuta conto della soglia del 50% ?
Ringrazio e porgo distinti saluti
I pensionati destinatari dell’ applicazione del CCNL funzioni locali , possono partecipare alle PEO. Quali motivazioni li escludono. La norma parla di attribuzione dal mese di gennaio dell’ anno di sottoscrizione del CCDI, e non di inizio procedura. Quale vincolo giuridico esiste per l utilizzo del fondo in tale periodo in favore del la personale in quiescenza.
Geazie
Il personale in quiescenza partecipa alla p.e.o., ancorché retroattiva, se in servizio al momento della pubblicazione del CCNI, se graduato utilmente, per corrispettivi temporalmente previsti fino all’ultimo giorno di servizio e, a prescindere dalla pubblicazione della graduatoria, nonostante il “cattivo pensiero” del datore di lavoro sempre smentito dalla giurisprudenza di vertice e dalla stessa Aran (ex multis e da ultimo, Cass. n. 5187/24 e Aran CFL 259 del 12.4.24).
Salve, se non viene rispettata la quota del 50% per le P.E.O. ma l’amministrazione decide di procedere con una quota superiore ma rispettando la quota fissata nella contrattazione, l’ente cosa rischia? Una sanzione?