La modifica dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 da parte della legge di conversione del d.l. 80/2021 è stata una delle peggiori operazioni di chirurgia legislativa degli ultimi anni. Nella versione finale del testo si legge che “Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100”. Cosa sono le disposizioni di cui al comma 1? Tutte le norme che riguardano la possibilità delle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale tramite il passaggio diretto di dipendenti di altre amministrazioni. Il comma 1, inoltre, precisa quando serve il nulla osta per tale trasferimento.
La domanda che si stanno ponendo la stragrande maggioranza dei comuni italiani è questa: ma quindi, ai comuni con meno di 100 dipendenti è venuta meno la possibilità di assumere tramite mobilità? Oppure quella norma sta a significare che nei comuni sotto i 100 dipendenti serve sempre il nulla osta per lo spostamento dei lavoratori?
Due tesi ben diverse, chiaramente. Ora bisogna schierarsi. Io la penso così.
Da una parte è vero, verissimo, che dal punto di vista letterale i comuni sotto i 100 dipendenti non possono applicare il comma 1, quello della possibilità di ingressi tramite mobilità.
Dall’altra parte è vero che noi tutti conosciamo il perchè di quella norma: a tanti comuni e all’Anci non piaceva l’abolizione del nulla osta, perché avrebbe creato enormi difficoltà organizzative, e quindi si è invocato un intervento in conversione per ripristinarlo negli enti locali. Cosa che, a mio parere, è avvenuta proprio con quel comma; il quale, però, è stato buttato giù molto molto frettolosamente, approdando a un testo che non sta in piedi e, io penso, completamente lesivo degli intenti che si volevano raggiungere.
Certamente, a livello interpretativo, ne vedremo delle belle. A meno che il legislatore non si affretti subito a modificare quell’obbrobrio per far coincidere volontà con testo della norma.
p.s. di questo e di altro ne parlerò ad alcuni webinar che abbiamo organizzato in questi giorni e su cui potete trovare le informazioni QUI
Buongiorno, vorrei segnalare, al fine di supportare l’interpretazione della norma, due importanti documenti, che ho rinvenuto all’interno del sito istituzionale del senato:
1) all’indirizzo http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Resaula&leg=18&id=1306538&part=doc_dc-ressten_rs,
il file contenente il resoconto stenografico della seduta del Parlamento di approvazione del decreto legge convertito con modifiche in legge (identificato come atto n.2272). Nel testo si legge che la relaticre, senatrice Valenti ha detto: ” VALENTE, relatrice. Signor Presidente, il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, prevede una serie di misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l’efficienza della giustizia.
Il provvedimento è stato esaminato dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite, che hanno apportato modifiche puntuali al testo, anche con la collaborazione dell’opposizione, che ovviamente ringraziamo. ……….Sul tema della mobilità volontaria, tanto sentito tra le pubbliche amministrazioni, il decreto interviene limitando i casi in cui essa è subordinata all’assenso dell’amministrazione di appartenenza.
Su questo, recependo i dubbi sollevati dagli enti locali, è stata trovata una soluzione soddisfacente, mantenendo il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza nei Comuni fino a 100 dipendenti e riducendo la percentuale corrispondente alla carenza di organico che lo renda necessario. Inoltre, per tutti gli enti locali, in caso di prima assegnazione, la permanenza minima del personale diventa di cinque anni.”;
In Aula quindi in sede di illustrazione degli emendamenti apportati al decreto legge, viene spiegato espressamente che, recependo le istanze pervenute, è stato ripristinato l’obbligo del previo assenso alla mobilità in relazione agli enti locali con un numero di dipendenti inferiore a 100.
2) Altro documento è il seguente:
s2272 – conversione del decreto-legge n. 80/2021. misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) e per l’efficienza della giustizia. nota sintetica sulle modifiche introdotte in sede di conversione dalle commissioni riunite 1° affari costituzionali e 2° giustizia del senato.
Nella nota, in relazione agli emendamenti apportati in sede di conversione dalle Commissioni riunite 1° Affari costituzionali e 2° Giustizia del Senato viene espressamente chiarito che:
“2. Modifiche all’articolo 3. Nulla-osta preventivo per la mobilità del personale.
Si introduce una importantissima modifica richiesta dall’ANCI alla nuova disciplina del passaggio diretto
di personale tra pubbliche amministrazioni.
In particolare, in conseguenza degli emendamenti approvati in Commissione:
– per tutti gli Enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 in
caso di istanza di mobilità di un proprio dipendente verso altra amministrazione è comunque
richiesto il previo assenso dell’amministrazione di appartenenza;
– qualora l’istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di
dipendenti compreso tra 101 e 250, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di
organico superiore al 5% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
– qualora l’istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di
dipendenti compreso tra 251 e 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di
organico superiore al 10% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente;
– qualora l’istanza di mobilità sia formulata dal dipendente di un Ente locale con un numero di
dipendenti superiore a 500, il nulla-osta è richiesto se la mobilità determina una carenza di
organico superiore al 2% nella qualifica corrispondente a quella del richiedente.
In ogni caso, per tutti gli Enti locali, a prescindere dalle richiamate fasce dimensionali è previsto:
– l’obbligo di permanenza del dipendente neo-assunto nella sede di prima assegnazione per almeno
5 anni;
– la possibilità di differire la cessione del personale a seguito di istanza di mobilità fino all’effettiva
copertura della posizione che si renderebbe vacante;
– la facoltà di un ulteriore differimento di 30 giorni per effettuare un periodo di affiancamento.”
Caro Gianluca,
Tanto per aumentare la confusione, le schede di lettura del decreto, a cura degli uffici studi (?) del Parlamento riportano a pag. 65 la seguente affermazione: “Il comma 7-bis, inserito dal Senato, esclude dall’applicazione dell’istituto della mobilità volontaria il personale degli enti locali aventi alle dipendenze un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 100”. Evviva la chiarezza.
Quindi quale interpretazione seguire?
Il dilemma:
“ma se la procedura di mobilità è stata avviata prima della approvazione della legge cosa succede?”
” il personale che ha partecipato alla selezione a seguito di preliminare assenso della Amministrazione e che è risultato idoneo, può vedersi rifiutare ora l’autorizzazione definitiva sulla base degli accordi tra dipendente ed Enti per affetto di questo articolo ?”
Quanto sopra rappresentato non è ovviamente un commento bensì la testimonianza di ciò che mi sta capitando per effetto di questo continuo legiferare di “pancia” più che testa in una situazione peraltro tranquillamente concordata con l’Amministrazione di appartenenza.
Ora esprimo anche il mio personale commento che non è di pancia.
Un tempo esistevano principi semplici e punti fermi nella norma cui l’attuale legislatore, con continui colpi di “penna”, ha contribuito lentamente a ridurre di portata fino ad annullare.
A parte il saper scrivere, che probabilmente non è preteso a livello legislativo, il problema è sempre l’effetto che ne deriva.
Ci hanno purtoppo abituato alla mistificazione delle parole di cui anche lo scrittore Carofiglio (ex magistrato) ha scritto in un suo libro di qualche anno fa che vi invito a leggere.
Nel caso specifico al legislatore (alla politica) così come agli Enti, che spesso ci inebriano di parole quali “meritocrazia” “premialità”, “valutazione delle performance”, poco interessa la crescita professionale del personale e l’opportunità offerta da un ricambio anche generazionale all’interno dei loro organici.
Prima si bloccano le assunzioni con conseguente riduzione del personale a fronte di sempre maggiori servizi e poi si pretende che, quelle professionalità rimaste senza nessuna forma di incentivo organizzativo, ambientale nè tanto meno economico, rimangano per sempre vincolate a quella stessa realtà.
Non è con le continue restrizioni, limitazioni e ammonimenti che si risolvono i problemi del personale nel pubblico impiego.
L’interesse per la propria attività e il proprio luogo di lavoro si assicurano con la creazione di condizioni ambientali, professionali, organizzative ed economiche che incentivino il personale a impegnarsi e a crescere.
Il ricambio nella pubblica amministrazione intesa come opportuità di confrontarsi con altre realtà lavorative rappresenta una risorsa per il dipendente in termini di opportunità di crescita professionale e sociale mentre per le amministrazioni e il mondo del lavoro pubblico in genere, la possibilità di formare i nuovi assunti attraverso lo scambio integenerazionale e correggere e migliorare ambienti e organizzazione del lavoro creando le necessarie condizioni per cercare di attirare le migliori professionalità di cui necessita.
Tale principio ha da sempre ispirato le migliori aziende del settore privato in tutto il mondo.
Non tenerne conto e pensare solo che il personale sia un oggetto di proprietà e così vada gestito, è l’anticamera del fallimento del sistema lavorativo e organizzativo tanto più nel settore pubblico dove le risorse strumentali ed economiche scarseggiano.
Prova nè ho avuto nella mia professione con quelle grandi aziende che gestiscono i servizi e che hanno pensato di ridurre il personale non creando occasioni di crescita se non per quelle poche e ambitissime posizioni dirigenziali.
Provate a chiedere.
Buongiorno, volevo sapere la nuova normati DL 80/2021 blocca nei comuni al disotto i 100 dipendenti la mobilità per compensazione tra due dipendenti dello stesso profilo e catecoria.
Grazie
Salve. Vorrei sapere se possibile :
a) I 3 anni decorrono dall’assunzione originaria nella PA oppure, per esempio, nel caso di passaggio in mobilità, si riparte a calcolare i 3 anni?
b) cosa succede se le PPAA non fanno la ricognizione delle professionalità infungibili? E quanto alla carenza del 20%, a quale ambito ci si riferisce (regionale, nazionale, di area, di professionalità)? E da quale documento evincerlo? Ci sono Enti che mettono nero su bianco le carenze (provare a cercare Ministero interni) ed altri i cui documenti sono irreperibili.
Grazie a chi vorrà chiarirmi questi aspetti