Sono giunte alla Redazione di Publika alcune domande importanti rispetto all’attuale situazione nel contesto dell’accesso dell’impiego. Le condivido insieme ai nostri orientamenti.
Dovendo il nostro ente procedere alla copertura di un posto indicendo apposito concorso pubblico, avendo appreso che il 31 marzo prossimo scadrà lo stato di emergenza disposto dal Governo a seguito della pandemia, porgiamo tre domande:
1) dobbiamo comunque prevedere, nel bando, che in sede di espletamento delle prove verranno applicate le norme ed i protocolli sanitari per la prevenzione dell’epidemia? Possiamo omettere questa indicazione? Se il bando venisse pubblicato prima del 31 marzo, devo comunque allegare anche il protocollo sanitario?
2) va comunque applicato l’art. 10 del D.L. n. 44 del 01/04/2021?
3) la prova scritta da rendersi attraverso l’utilizzo di strumenti informatici e digitali, può essere resa senza la necessità di strumentazione informatica, come accadeva prima della pandemia?
Ecco le risposte fornite dalla Redazione di Publika.
1) La più recente disposizione connessa allo stato di emergenza – che dovrebbe vedere la sua fine al 31.03.2022 – è contenuta nel D.L. n. 221/2021, convertito in legge n. 11/2022, che dispone la proroga dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. n. 44/2021 (vedasi allegato A, punto 21). Non è previsto nulla in merito al comma 9 che recita: “Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni e delle selezioni pubbliche ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.”
Con ogni probabilità – ma rimaniamo nel campo delle ipotesi – le misure dovrebbero decadere, almeno in parte. Ma vista l’attuale e ondivaga proliferazione di norme particolarmente stringenti in materia, qualche limitazione ai concorsi in presenza potrebbe permanere. Si consiglia di mantenere lo status quo.
2) L’articolo 10 del D.L. n. 44/2021 non ha carattere temporaneo, in particolare il comma 1. Quindi rimane pienamente vigente anche dopo il termine dell’emergenza sanitaria.
3) Come indicato al punto precedente, leggendo la disposizione è previsto che:
“1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo:
a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale;
b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
(…)”
Il legislatore utilizza l’indicativo presente, richiama esplicitamente anche gli enti locali e quindi rende la norma obbligatoria. Di conseguenza è necessario utilizzare quelli che vengono definiti strumenti informatici e digitali. Le prove possono essere svolte anche su sedi decentrate e non contestualmente.
Quanto al punto 3:
è vero che il legislatore usa l’indicativo presente, ma premette un fine “ridurre i tempi di reclutamento” e pone, come sempre, un limite finanziario “pertinenti (?) risorse disponibili a legislazione vigente”. Non sempre “l’utilizzo di strumenti informatici e digitali” permette di raggiungere il primo e rispettare il secondo.
Preferisco seguire ciò che prescrive una norma, rispetto a dare interpretazioni personali sul perchè mi viene chiesto di agire in quel modo.
In ogni caso, a mio parere, il concetto di “spesa a legislazione vigente” per gli enti locali dovrebbe essere inteso nel complesso del rispetto degli equilibri di bilancio.
Concordo con il Dott. Bertagna in quanto “risorse disponibili a leglislazione vigente” può giustificare una esclusione, forse, per i concorsi banditi prima dell’entrata in vigore della norma (che si applica anche ai concorsi antecednti qualora non sia stata svolta alcuna attività) o persino per quelli che ricadono nel bilancio di previsione 2021, ma di certo non per quelli 2022, in quanto il nuovo bilancio non può che prevedere i costi necessari ad adeguarsi.