Queste somme che entrano attraverso la “porta” offerta dall’art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 21/05/2018, come vengono riconosciute ai dipendenti? Attraverso quali istituti di utilizzo del fondo? Ovvero, ancora più precisamente: attraverso quale voce, tra quelle di cui all’art. 68, si possono erogare?
Sgomberiamo subito il campo da un equivoco abbastanza frequente: in uscita dal fondo non è obbligatorio utilizzare “una sola voce”: anzi, tali somme possono essere destinate anche a copertura di istituti diversi.
Quindi, per ipotesi, una somma che entra nel fondo per finanziare il perseguimento di un obiettivo del Piano della Performance potrà poi essere utilizzata, in uscita, per qualsiasi voce prevista dall’art. 68, comma 2, del CCNL 21/05/2018; purché, ovviamente, essa sia strettamente correlata all’attività e al piano di lavoro effettivamente realizzati nel raggiungimento dell’obiettivo stesso.
Quanto affermato è già stato ribadito anche dall’ARAN nel seguente orientamento applicativo:
CFL 41
Nell’ambito della specifica finalità di cui all’art. 56 – quater, comma 1, lett. c), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (“erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale), è possibile finanziare, con quota parte delle risorse derivanti dai proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992, l’indennità di servizio esterno di cui all’art.56- quinquies, del medesimo CCNL del 21.5.2018?
Tra le altre diverse finalità ivi indicate, l’art. 56 quater, lett. c), del CCNL del 21.5.2018 delle Funzioni Locali, destina quota parte dei proventi delle violazioni stradali, di cui all’art. 208, commi 4, lett. c), e 5, del D.Lgs.n.285/1992 anche all’“erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale”. Si tratta di una indicazione ampia e generale. Pertanto, in tale ambito, ad avviso della scrivente Agenzia, le risorse di cui si tratta possono essere utilizzate anche per il finanziamento dell’indennità di servizio esterno, in quanto anche questo compenso, per le nuove e maggiori prestazioni cui si collega (implementazione dei servizi esterni di vigilanza), si può configurare come strettamente funzionale al conseguimento di quegli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.”
Proviamo a chiarire ulteriormente il concetto con un esempio.
Obiettivo: gestione e organizzazione di un evento strategico per l’ente.
Stanziamento di risorse aggiuntive: Euro 10.000,00
Modalità di incremento del fondo: art. 67, comma 3, lettera i), del CCNL 21/05/2018
Verificata la legittimità dell’incremento, come possono essere destinati tali 10.000,00 euro?
Ricordiamo che:
- Non esiste una voce in uscita che si chiama “progetti” o “progetti obiettivo” o “obiettivi” ecc. ecc.
- Vanno utilizzate solo le voci di cui all’art. 68, comma 2, del CCNL
- Si possono utilizzare anche più voci.
Quindi, ad esempio, si potrebbero destinare tali somme a:
- Indennità di turno: Euro 1.000,00
- Indennità condizioni lavoro: Euro 1.000,00
- Specifiche responsabilità (coordinatore, capo operai, ecc. ecc.): Euro 3.000,00
- Performance: Euro 5.000,00
dei dipendenti coinvolti nel raggiungimento dell’obiettivo finanziato.