Le riserve nei concorsi

Prendendo spunto dal nuovo art. 5 “Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere” del d.p.r. 487/1994[1] per effetto delle modifiche introdotte dal d.p.r. 16 giugno 2023, n. 82, riepiloghiamo le riserve obbligatorie che caratterizzano i concorsi.

Vi sono, infatti, particolari categorie di cittadini che beneficiano di una quota di riserva nei concorsi per l’accesso al pubblico impiego; dette riserve, di regola, non possono superare la metà dei posti banditi.

Il principio è contenuto nell’art. 5, comma 1, del d.p.r. 3/1957[2]: “Nei concorsi per l’ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso”, ed è confermato dall’art. 7, comma 2, della legge 68/1999[3], dall’art. 1014, comma 1, del d.lgs. 66/2010[4] e dall’art. 5, comma 1, del d.p.r. 487/1994.

Tale principio, però, va messo in relazione con il diritto di alcune categorie di cittadini di poter accedere ai posti pubblici ed infatti, nel caso soprattutto di enti di minori dimensioni, è possibile prioritariamente riservare l’unico posto ad una delle categorie previste dalle disposizioni di legge in materia. Ciò soprattutto nel caso della scopertura della quota d’obbligo prevista dalla legge 68/1999. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella direttiva n. 1/2019[5]: “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette” ha specificato che: “Nei concorsi pubblici ad un solo posto, ferma restando la partecipazione aperta a tutti, il posto unico bandito rimane riservato al disabile che risulti idoneo, atteso l’obbligo di copertura della quota”.

 

Le riserve obbligatorie sono le seguenti:

  1. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
  2. riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  3. riserva di posti a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.

Le ultime due riserve costituiscono un computo che si sviluppa nel tempo e le varie frazioni di posto si sommano una dopo l’altra fino ad ottenere un posto intero.

L’ordine delle riserve soprariportate è lo stesso individuato dal comma 3 dell’art. 5 citato che precisa quanto segue: “Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva (…).”

Tratto da Personale News n. 21/2023

NOTE

[1] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487!vig=

[2] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1957-01-10;3!vig=

[3] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=

[4] https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66!vig=

[5]Disponibile al link: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-06-2019/direttiva-concernente-%E2%80%9Cchiarimenti-e-linee-guida-materia-di

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4 pensieri su “Le riserve nei concorsi

  1. domenico dice:

    Mi scusi ma vuol dire che se un comune indice un concorso per 2 posti a tempo indeterminato, un posto ( o in concorsi successivi fino al raggiungimento di 1 unità) deve essere riservato a:
    -a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, o equiparate;
    -ai militari ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
    -agli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale ai sensi dell’art. 18, comma 4, del d.lgs. 40/2017, introdotta dal d.l. 44/2023, convertito in legge 74/2023.
    e se così fosse, in quale ordine di priorità?
    grazie

  2. Antonio dice:

    Dopo la pubblicazione di una graduatoria col tagliaidonei , il riservista servizio civile diventa vincitore?

  3. Naxos dice:

    Buongiorno. Relativamente a questa problematica, è stato inviato appostito quesito al Ministero della Difesa ed al Dipartimento della Funzione Pubblica; entrambe i Ministeri, hanno chiarito che la riserva va applicata obbligatoriamente in quanto legge nazionale, ed in quanto operante, per quanto enunciato dal comma 4 dell’art. 1014 e relativi chiarimenti, su tutte le tipologie di assunzioni che un ente effettua, anche quando non previsto da Bando. Ricordiamo che il Bando di un Ente non può derogare la legge Nazionale, poiché si violerebbe il principio gerarchico.
    Quindi nel calcolo percentuale delle riserve sulle assunzioni, sono incluse le mobilità, gli interpelli, le manifestazioni di interesse (accesso a graduatoria di altro ente) e gli scorrimenti di graduatoria.
    Non può esservi diversa interpretazione e sarebbe pregiudizievole, poiché la riserva dei posti nella pubblica amministrazione è lo strumento con il quale lo Stato Italiano riconosce l’importanza del servizio professionale prestato dai volontari in favore della Nazione.
    Ulteriori chiarimenti possono essere dati dagli uffici per il ricollocamento del personale in congedo presenti in ogni Comando Regionale – Ministero della Difesa (Esercito, Marina, Areonautica), e dal Dipartimento della Funzione Pubblica, in quanto la riserva è stata di recente ampliata anche a coloro che abbiano prestato Servizio Civile.
    Il riservista, ha diritto ad essere assunto in via prioritaria, seppur collocatosi ad un posto inferiore in graduatoria. Ciò non significa che tutti i riservisti sorpassano coloro che non lo sono, ma tale diritto vale esclusivamente per il 30% delle assunzioni effettuate, come ad esempio 4=3+1 riservista.

  4. Valeria dice:

    Quindi ,basta aver svolto ilvp1 o vp4 che si è riservisti, anche se poi si è passati in sp o fatto altro
    La ratio della norma è il riconoscimento del valore del servizio prestato allo Stato?

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