Incentivi Imu e Tari, le regole della Corte dei conti

La Corte dei Conti, sezione regionale Lombardia, è stata interpellata con diversi quesiti inerenti l’applicazione e l’interpretazione dell’istituto, introdotto dall’art. 1, comma 1091, della legge 145/2018, che prevede la possibilità per gli enti locali (previa approvazione di apposito regolamento) di destinare “… il maggior gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato … al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente … in deroga al limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75…”.

I magistrati contabili, nella deliberazione n. 113/2024/PAR del 27 maggio 2024, hanno fornito le seguenti indicazioni:

IN MERITO ALLA BASE DI CALCOLO
il “montante” a cui rapportare la percentuale massima del 5% è chiaramente individuato dalla norma laddove specifica che gli incentivi al personale (ed il potenziamento delle risorse strumentali) è costituito dal maggior gettito accertato e riscosso delle entrate comunali, nell’esercizio fiscale precedente e risultante dal conto consuntivo approvato; l’unico parametro di riferimento considerato dal legislatore è il maggior incasso (di competenza) di tali entrate accertate, per l’appunto, nell’esercizio di competenza, senza che alcun rilievo o valenza possa attribuirsi né agli accertamenti singolarmente considerati (ignorando del tutto il correlato dato della relativa riscossione) né al computo delle riscossioni eventualmente avvenute a residuo per le medesime tipologie di entrate, sia che siano riferite all’accertamento effettuato nell’esercizio ancora precedente (ed incassate in quello corrente), sia che siano derivate dalla riscossione coattiva di ruoli provenienti da esercizi pregressi (e quindi ancora più remoti);
– in altri termini, deve ritenersi che non sia sufficiente il maggior accertamento, ma anche il maggior incasso, limitatamente all’anno a cui lo stesso accertamento si riferisce;
– per la declinazione di “maggiore incasso” si può fare riferimento alla giurisprudenza contabile formatasi in materia di utilizzo dei proventi per sanzioni del Codice della Strada (sezione regionale Marche, deliberazione n. 3/2020);

IN MERITO ALL’APPROVAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI
– con riferimento alla tempestività dell’approvazione del rendiconto si deve avere riguardo al rendiconto dell’esercizio antecedente a quello in cui sono stanziate le risorse (quindi, al medesimo rendiconto in cui è accertato il “maggiore gettito accertato e riscosso”);
– il ritardo (anche di pochi giorni) rispetto alla scadenza, eventuale proroga compresa, nell’approvazione del rendiconto (anche senza responsabilità “dei dipendenti coinvolti nelle iniziative di potenziamento del settore entrate”) inibisce l’erogazione degli incentivi di cui trattasi.

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Un pensiero su “Incentivi Imu e Tari, le regole della Corte dei conti

  1. Andrea Nanni dice:

    Certo che escludere dal montante le somme incassate negli anni successivi in seguito alla concessione di rateizzazioni (che l’ordinamento tributario favorisce sempre di più) stride pesantemente, così come gli incassi da coattivi

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