Commissioni di concorso, possibile nominare soggetti in pensione

Il TAR Sicilia-Catania, sezione II, nella sentenza 28 maggio 2024, n. 1986, ha ribadito che il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 90/2014 e dall’art. 17, comma 3, della legge 124/2015) è norma di stretta interpretazione e non può estendersi alla composizione di una commissione esaminatrice che non rientra tra gli incarichi di studio e di consulenza, dirigenziali o direttivi, non potendosi in questo campo ricorrere ad alcuna forma di analogia (cfr. TAR Sicilia, sezione I, 18 giugno 2018, n. 1374).

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