Potremmo definirla: una sentenza con tanti risvolti operativi su diverse tematiche da affrontare in sede di svolgimento delle prove concorsuali.
Con la sentenza n. 12761/2024, il TAR Lazio – sede di Roma, sezione seconda – nell’esaminare un articolato ricorso avverso gli atti di una procedura concorsuale, ha espresso i seguenti principi:
– nell’ambito della prova orale, “i quesiti potenzialmente sorteggiabili devono evidentemente “coprire” tutte le materie contemplate dal bando. Viceversa, i quesiti che sono concretamente sottoposti al singolo candidato possono ben riguardare anche soltanto alcune delle materie oggetto di concorso”;
– “il vincolo temporale che la commissione esaminatrice è tenuta a rispettare nel predisporre i quesiti (“immediatamente prima”) possa essere valutato anche in relazione all’inizio dell’intero ciclo della prova orale (piuttosto che in relazione alla singola seduta d’esame del singolo candidato). Ovviamente […] nell’ambito delle soluzioni astrattamente possibili in base al dettato dell’art. 12 del d.p.r. n. 487/1994 vi possa essere anche quella di predisporre i quesiti giorno per giorno, e cioè all’inizio di ciascuna seduta d’esame riferita ai candidati da interrogare in quel preciso giorno”;
– “il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”;
– da ultimo, in tema di incompatibilità della commissione di concorso, “affinché sussista l’obbligo di astensione (di un commissario, ndr) deve essere dimostrata la sussistenza di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici; ovvero di un rapporto personale di tale intensità da far sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”.