Una recente sentenza con una conclusione abbastanza scontata che comunque val la pena ricordare ha affermato che l’indennità per specifiche responsabilità, prevista dai c.c.n.l. per il personale del comparto degli enti locali come quella per posizioni organizzative e per incarichi di elevata professionalità, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della Pubblica Amministrazione e da coniugare con la disponibilità delle risorse, scelte che sono rivedibili nel tempo.
La sentenza è della Corte di Cassazione – Civile, sezione lavoro – ed è la n. 19572 del 16 luglio 2024.
In particolare, illustra la Corte, i CCNL per il personale degli enti locali hanno previsto, in aggiunta alle posizioni organizzative (ora EQ) ed agli incarichi di elevata professionalità, da conferire ai dipendenti inquadrati nell’area D (ora funzionari) nel rispetto delle condizioni procedurali e sostanziali previste dalla relativa disciplina, l’indennità per specifiche responsabilità, da attribuire in relazione alle risorse del fondo finalizzato a sostenere le politiche di sviluppo delle risorse umane e ad incentivare la produttività e sulla base delle condizioni stabilite dalla contrattazione decentrata.
Per tale indennità, in ogni caso, valgono i medesimi principi affermati quanto alle PO/EQ e alle alte professionalità, pertanto, da un lato il conferimento dell’incarico non comporta l’assegnazione di mansioni superiori rispetto a quelle proprie del profilo di inquadramento, dall’altro la voce stipendiale, non costituisce una componente fissa del trattamento retributivo fondamentale ed è sottratta all’applicazione del principio di irriducibilità della retribuzione, essendo condizionata dalle scelte della PA e da coniugare con la disponibilità delle risorse.
In sostanza, conclude il Collegio, si tratta di istituti contrattuali che, da un lato, rispondono all’esigenza di tener conto in modo adeguato della differenziazione delle attività (indubbiamente sussistente anche in un sistema fondato sui principi della flessibilità e della equivalenza, sotto il profilo professionale, delle mansioni ricomprese nel medesimo livello di inquadramento), mentre dall’altro valorizzano le scelte organizzative degli enti da coniugare con la disponibilità delle risorse (che assume peculiare rilievo nell’ambito dell’impiego pubblico contrattualizzato), scelte che sono rivedibili nel tempo, con la conseguenza che l’attribuzione dell’incarico non fa sorgere in capo al dipendente il diritto soggettivo alla conservazione dello stesso e del relativo trattamento retributivo.