DOMANDA
Il decreto del 17 marzo 2020 fissava delle percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio fino all’anno 2024. E’ corretto ritenere che dall’anno 2025 i comuni che si collochino al di sotto del valore soglia di cui al comma 1 del predetto decreto possano teoricamente incrementare la propria spesa di personale sino a tale valore soglia senza più limitazioni?
RISPOSTA
Il d.m. 17/03/2020, attraverso le disposizioni combinate dell’art. 4 e dell’art. 5, introduce un meccanismo per il quale il Comune “virtuoso” può espandere la spesa di personale fino al valore “soglia” determinato dalla Tabella 1 secondo la propria fascia demografica, ma solo nel rispetto dell’incremento progressivo della spesa (basato sul valore storico della spesa di personale del rendiconto 2018) indicato dalla successiva Tabella 2.
In sintesi, l’ente deve cioè attenersi al più basso dei due valori “soglia” che ottiene dal computo dei propri spazi assunzionali.
Se il valore limite restituito dalla Tabella 1 (art. 4) fosse inferiore a quello consentito dalla Tabella 2 (art. 5), infatti, già adesso la Tabella 2 non dovrebbe essere presa in considerazione.
Venendo al quesito posto, si intuisce che l’ente – fino all’anno corrente – abbia rilevato la necessità di dare applicazione alla Tabella 2, e abbia quindi contenuto l’incremento potenziale della spesa, che l’art. 4 avrebbe evidentemente consentito in misura ancora maggiore, entro i limiti fissati dall’art. 5 e dalla stessa Tabella 2.
Sul punto, si conferma che – salvo nuovi interventi del legislatore – dal 01/01/2025 l’applicazione della Tabella 2 verrà meno, in quanto l’art. 5 del decreto terminerà di esplicare i suoi effetti dal 31/12/2024.
La conseguenza è che, alle regole attuali, nel 2025 (e quindi, innanzitutto, ai fini dell’adozione degli strumenti di programmazione finanziaria e strategica relativi al triennio 2025-2027) la “soglia” di riferimento dovrà essere individuata secondo i valori fissati dall’art. 4 e dalla relativa Tabella 1.