Un recente sentenza del Tar Molise ha ammesso e confermato l’importanza della Regolamentazione dell’ente in merito all’utilizzo delle graduatorie di altri enti. Da tenere assolutamente presente come necessità e utilità di soluzioni regolamentari da adottare da parte di ogni amministrazione anche per dare più oggettività alla scelta delle graduatorie da scorrere.
Per l’utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti, l’amministrazione può legittimamente adottare la previsione regolamentare di loro utilizzo solo a condizione che vi sia parità di condizione lavorativa ovvero omogeneità del regime giuridico del posto che si intende ricoprire con quello per il quale è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare (full-time o part-time),
Vengono, così, esercitati i poteri discrezionali attribuitile dall’art. 9 della legge 3/2003, al cospetto dei quali la posizione rivestita dal soggetto utilmente collocato in una delle graduatorie messe a disposizione dagli altri enti ha la natura del semplice interesse legittimo.
In precedenti pronunce giurisprudenziali, invece, era stata affermata l’illegittimità della scelta di non attingere, per la copertura di posizioni a tempo indeterminato e pieno, a graduatorie concorsuali di altri enti relative a posizioni part-time, ma ciò sul presupposto che non si rinvenivano determinazioni amministrative, a monte; quindi, diversamente della fattispecie di cui sopra dove, appunto, si è in presenza di una copertura normativa in previsioni regolamentari corrispondenti.
Questo quanto sancito dal TAR Molise, sezione I, nella sentenza 14 ottobre 2024, n. 315.