La legge di bilancio modifica l’art. 14 comma 7 del d.l. 95/2012 andando ad affermare esattamente il contrario rispetto al passato sul funzionamento della mobilità.
Con le novità, una mobilità in uscita, crea “spesa del cessato” su cui calcolare la percentuale vigente nell’anno per gli enti che hanno turn-over. Una mobilità in entrata, invece, va a erodere il turn-over.
Il meccanismo appare, quindi, un po’ più semplice dal punto di vista interpretativo, ma vanno fatte alcune precisazioni.
Questa novità cambia le cose SOLO PER LE UNIONI DI COMUNI, I CONSORZI, LE COMUNITA MONTANE ovvero per quelle amministrazioni che hanno ancora la regola del turn-over per poter assumere.
Invece, PER I COMUNI E LE PROVINCE, visto che NON è stato introdotto il paventato turn-over al 75%, la mobilità in uscita non è altro che una minor spesa e la mobilità in entrata una maggior spesa da considerare ai fini dei calcoli della sostenibilità finanziaria come da art. 33 del d.l. 34/2019.
Quindi, ripeto: per i COMUNI non vi è nessuna novità sulla mobilità rispetto agli ultimi anni.