Ok, parliamone.
La procedura per la cosiddetta mobilità volontaria di cui all’art. 30 comma 1 (ritornata obbligatoria dal 2025) va effettuata anche in caso di scorrimento della graduatoria?
Lo so che l’art. 30 comma 2-bis dice espressamente che la mobilità è obbligatoria prima dello svolgimento delle “procedure concorsuali” e che queste non sono ovviamente gli scorrimenti di graduatoria, ma basta una lettura formale e letterale?
Ragioniamo.
Situazione: nel mio fabbisogno sono previste 5 assunzioni di 5 istruttori. Prima di avviare il concorso per 5 posti, esco con il bando di mobilità per 5 unità. Nessuna risposta e quindi procedo con il concorso e poi con l’assunzione dei primi 5 in graduatoria (cioè i vincitori).
Caso 1: durante il periodo di prova, un soggetto si dimette (o non viene confermato dopo il periodo di prova). Trattandosi di un posto che avevo messo a concorso, io credo che in questo caso, trattandosi della medesima procedura realizzata in un tempo peraltro breve, si possa assumere da quella graduatoria il primo idoneo senza una nuova procedura di mobilità.
Caso 2: dopo un anno (ma anche prima va bene) l’ente ha bisogno di un nuovo istruttore (non uno di quei 5 già assunti). Lo prevede nel Piano dei fabbisogni e si ricorda di avere una graduatoria valida con degli idonei (oppure pensa di usare graduatorie di altri enti se la sua è esaurita). Domanda: prima di assumere il nuovo istruttore, deve fare la procedura di mobilità? Io dico di sì. In effetti, se ci pensiamo, il tentativo di assumere per mobilità era stato fatto per quei 5 istruttori, ora assunti. Questo è uno in più. Il che fa pensare che si dovrebbe, per i soliti principi di non elusione delle norme, di risparmio di spesa complessiva e di razionalizzazione, andare a svolgere la procedura di mobilità prima dello scorrimento.
Detto questo, vi riporto quanto affermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare prot. 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22 febbraio 2011 (https://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/22783.pdf): “Si richiama, infine, la giurisprudenza consolidata secondo cui l’obbligo delle amministrazioni prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, di attivare le procedure di mobilità evidenzia un obiettivo chiaro del legislatore di accordare all’istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all’assunzione di nuovo personale pubblico. Secondo un orientamento univoco l’obiettivo va perseguito anche se alla nuova assunzione si procede mediante lo scorrimento di graduatorie ancora efficaci, ‘nell’evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le pubbliche amministrazioni’.
Il Tar Campania – Napoli, con la sentenza n. 4720 del 3 ottobre 2019, ha confermato che non vi è un obbligo di rinnovare la mobilità volontaria in presenza di idonei in una graduatoria vigente ed ha inoltre annullato la decisione assunta dell’ente di voler procedere alla ripetizione della mobilità volontaria prima di poter scorrere la graduatoria esistente.
Dispositivo dell’art. 12 Preleggi
Fonti → Preleggi → Capo II – Dell’applicazione della legge in generale
Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse(1), e dalla intenzione del legislatore(2). Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione(3), si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe(4); se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato(5).