L’esclusione dei rinnovi contrattuali dalle spese di personale

Si tratta di una questione ormai definita e certa, ma siccome mi arrivano frequentemente domande sull’esclusione dei rinnovi contrattuali dalle spese di personale, propongo di seguito un riepilogo.

La questione fa riferimento alla deroga per gli importi derivanti dai rinnovi contrattuali in due profili diversi, ossia la verifica del rispetto del comma 557 della legge 296/2006 (tetto generale alla spesa di personale) e la determinazione degli spazi assunzionali ai sensi dell’art. 33 del DL 34/2019 e del relativo d.m. attuativo 17.03.2020.
Le due norme fanno riferimento a una diversa nozione di spesa di personale e richiedono un diverso trattamento per il costo dei rinnovi.
1) ai fini del rispetto del comma 557, la spesa deve essere depurata di tutto il maggior costo dei rinnovi contrattuali, sia quelli legati agli arretrati per anni precedenti (che si pagano una tantum nell’anno di stipula di ogni nuovo Ccnl), sia quelli a regime (cioè l’aumento delle retribuzioni che si consolida anche negli anni successivi).
2) nel d.m. 17.03.2020, invece, la maggior spesa a regime per i rinnovi NON può essere dedotta, in quanto la norma non lo prevede.
Proprio per questo, ogni rinnovo contrattuale di fatto riduce gli spazi assunzionali dell’ente.
Nel medesimo d.m., però, è possibile dedurre solo la quota una tantum per gli arretrati. 
In questo senso, nel 2022, anno di stipula del Ccnl 16.11.2022 relativo al triennio 2019-2021, è stato possibile depurare la spesa – per quel solo anno – (e solo ai fini del d.m.) degli arretrati pagati per gli anni pregressi (2019, 2020, 2021). Ma non, si noti, la maggiore spesa a regime.
Per la stessa ragione, si può presumere che quando arriverà il nuovo Ccnl, relativo al triennio 2022-2024, sarà possibile dedurre nell’ambito della spesa ai fini del d.m. gli arretrati degli anni precedenti.
Per intendersi, se il Ccnl arrivasse nel 2025, la spesa ai sensi del d.m. del medesimo 2025 potrebbe essere depurata degli arretrati 2022, 2023, 2024. Ma non, anche qui, della maggior spesa a regime.
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Un pensiero su “L’esclusione dei rinnovi contrattuali dalle spese di personale

  1. Danila Borghi dice:

    Per il calcolo del 557 e l’esclusione dei rinnovi contrattuali chiedo conferma sul metodo di calcolo. si prende la dotazione a regime e si scomputano la differenza dei tabellari previsti dai contratti rinnovati con riferimento alla dotazione di quell’anno ? esempio calcolo del 557 per consuntivo 2024 fotografo le persone al 31/12/2024 e tolgo il costo dei rinnovi del ccnl 2019-2021 e 2016-2018 per il personale in servizio al 31/12? oppure devo togliere tutto il pagato a titolo di rinnovo anche non riferito a persone non più in servizio?

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