I sindacati da invitare al tavolo del confronto

Il caso è molto semplice. Vi sono alcune materie che sono oggetto della relazione sindacale del “Confronto”. A volte, l’apertura della procedura è richiesta solamente da una sigla sindacale. L’ente come deve comportarsi?

In merito a quanto sopra, ha fornito risposta esaustiva l’ARAN con l’orientamento applicativo CIRS125, i cui contenuti sono sovrapponibili a quanto previsto dall’art. 5 del CCNL comparto Funzioni locali del 16 novembre 2022.

L’ARAN, oltre a fare il riassunto dell’istituto, ha precisato quanto segue:

L’art. 30, comma 9, del CCNL Istruzione e ricerca del 18.01.2024 disciplina quali siano le materie di confronto che deve avvenire con le modalità di cui all’art. 6 dello stesso CCNL. Tale ultima norma contrattuale espressamente prevede l’instaurazione del confronto, inteso come dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione sindacale, tra tutti i soggetti sindacali aventi titolo, ovvero i soggetti titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni del CCNL. Esso si avvia mediante l’invio, in forma scritta, ai soggetti sindacali suddetti, degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare. A seguito di questa trasmissione, l’amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro 5 giorni lavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. Indipendentemente dal fatto che l’incontro sia stato richiesto dalla totalità dei soggetti legittimati, da un gruppo di essi o da un singolo sindacato al confronto andranno convocati tutti i soggetti aventi titolo. L’avvio del confronto può anche essere proposto dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione con la convocazione di tutti i soggetti sindacali aventi titolo.

 

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