Chiarimenti Aran sul Fondo delle risorse decentrate

L’ARAN ha recentemente pubblicato tre nuovi orientamenti applicativi relativi all’articolo 79 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, riguardante la costituzione del fondo per le risorse decentrate. I pareri, consultabili direttamente sul sito dell’Agenzia, forniscono importanti chiarimenti operativi in merito al conteggio del personale e all’applicazione degli incrementi previsti dal contratto.

Ecco i principali contenuti dei tre orientamenti:


1. Conteggio del personale al 31 dicembre 2018

Orientamento ARAN ID 34441

Nel primo chiarimento, ARAN precisa che, per il corretto conteggio del personale in servizio alla data del 31 dicembre 2018, devono essere considerate le unità in servizio a quella data indipendentemente dalla percentuale di part-time.
Inoltre, si conferma che l’incremento di cui al comma 5 dell’art. 79 decorre dal 1° gennaio 2021.


2. Decorrenza dell’incremento del fondo – personale D3 e B3

Orientamento ARAN ID 34443

Il secondo orientamento chiarisce che, ai sensi del comma 1-bis, le risorse da incrementare nella parte stabile del fondo devono essere calcolate in relazione alle unità di personale inquadrate nei profili D3 giuridico e B3 giuridico, come risultanti alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023).

In dettaglio:

  • Si deve calcolare la differenza tra le posizioni D3 e D1, e B3 e B1;

  • Queste differenze si moltiplicano per il numero di unità in D3 e B3;

  • Il calcolo deve considerare la percentuale di part-time per garantire neutralità finanziaria.


3. Neutralizzazione dell’effetto sugli incrementi stipendiali

Orientamento ARAN ID 34448

Nel terzo orientamento, l’ARAN chiarisce la ratio dell’incremento previsto al comma 1, lett. d) dell’art. 79, evidenziando che l’obiettivo è neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sulle progressioni finanziate con il fondo.

Dopo aver corrisposto gli arretrati per gli anni 2019, 2020 e 2021 e gli arretrati 2022, l’importo dell’incremento a regime per il 2023 sarà dato dalla differenza tra gli incrementi riconosciuti alle posizioni economiche intermedie e quelli attribuiti alle posizioni iniziali.
Nel parere è allegata anche una tabella esemplificativa per un ente tipo.

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