Non è vero che la Giunta può decidere autonomamente quante somme dell’incremento del Decreto PA destinare al Fondo e quante alle EQ.
Non è vero che se l’incremento è 100, la Giunta può decidere di metterne 80 sul fondo e 20 sulle EQ.
Le cose non funzionano così. Ma non perché lo dico, bensì la norma, la RGS e anche il nuovo CCNL.
Vediamo dove e come:
- La norma chiaramente afferma che le amministrazioni possono integrare il Fondo. Ora, siccome quello delle EQ non è un fondo, ma uno stanziamento, è chiaro che le somme vanno nel Fondo
- La RGS nella nota operativa ha precisato che le somme vanno nel Fondo e poi eventualmente si contratta con i sindacati la riduzione dello stesso a favore delle EQ
- L’ipotesi di CCNL del 3 novembre scorso all’art. 58 comma 3 dice: “Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 14, comma 1-bis del D.L. n. 25/2025 alimentano la parte stabile del Fondo risorse decentrate di cui all’art. 79, comma 1 del CCNL 16.11.2022”. E il comma 1 dell’art. 79 si chiama FONDO RISORSE STABILI.
Ora, davvero, fate un po’ come volete, ma le cose sono chiare, definite, certe e precise.
Quindi, riassumo.
Ipotizziamo che l’intenzione della Giunta sia quella di stanziare 100, di cui 80 destinati al Fondo e 20 alle EQ. Come si procede in questo caso?
C’è un errore di impostazione di fondo perché il primo passaggio è che 100 vanno nella parte stabile del fondo.
L’errore è questo: ragionare in questo modo: “Metto 100, di cui 20 alle EQ”. No!!
La soluzione è questa: “Metto 100, e 100 sono nel fondo”. Poi do indirizzo alla parte pubblica affinchè nella contrattazione il fondo (non i 100!!!! Il fondo!) venga ridotto di 20, perché la Giunta vuole stanziare 20 in più sullo stanziamento EQ e questo porterebbe, senza la riduzione del fondo, lo sforamento del limite 2016.
Così, stanno le cose. Ripeto: non perché lo dico io. Mi pare di avere citato fonti attendibili…
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