Rinnovi contrattuali e spese di personale: un riepilogo

È una questione ormai consolidata, ma le domande continuano ad arrivare — quindi vale la pena fare chiarezza.

Il tema riguarda come trattare i costi dei rinnovi contrattuali in due contesti distinti: la verifica del rispetto del comma 557 della legge 296/2006 (il tetto generale alla spesa di personale) e il calcolo degli spazi assunzionali ai sensi dell’art. 33 del DL 34/2019 e del d.m. attuativo del 17.03.2020.

Le due norme adottano una nozione diversa di spesa di personale e impongono un trattamento differente per i costi da rinnovo.

Comma 557 – la deduzione è integrale Ai fini del rispetto del tetto di spesa, vanno sottratti tutti i maggiori costi derivanti dai rinnovi: sia gli arretrati per anni precedenti (pagati una tantum nell’anno di stipula del nuovo CCNL), sia gli aumenti a regime che si consolidano negli anni successivi.

D.m. 17.03.2020 – la deduzione è parziale Per il calcolo degli spazi assunzionali, invece, la maggior spesa a regime non può essere dedotta: la norma semplicemente non lo consente. Ogni rinnovo contrattuale, quindi, riduce concretamente la capacità assunzionale dell’ente.

Il caso del CCNL 2026 Con il rinnovo arrivato nel 2026, la spesa rilevante ai fini del d.m. potrà essere depurata del pagamento relativo agli arretrati relativi agli anni 2024 e 2025 — ma non dell’incremento retributivo a regime.

Un pensiero su “Rinnovi contrattuali e spese di personale: un riepilogo

  1. Nadia Pestonesi dice:

    ma non c’è una tabella per calcolare i costi dei rinnovi contrattuali ai fini della verifica del rispetto del 557?

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