Nuovo CCNL, il finanziamento delle EQ con gli spazi assunzionali

Voi avete capito a cosa serve la possibilità di finanziare le Elevate Qualificazioni rinunciando a una quota degli spazi assunzionali, se poi rimane fermo il limite del trattamento accessorio del 2016?

La nuova previsione del Ccnl consente agli enti di utilizzare, entro determinati limiti, le economie derivanti da assunzioni effettuate in misura inferiore rispetto a quelle consentite. In pratica, si rinuncia stabilmente a una parte della capacità assunzionale per aumentare le risorse destinate alle EQ.

Il problema è che queste somme continuano a essere soggette all’articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, in quanto non esiste alcuna deroga espressa. Quindi, se l’ente ha già raggiunto il tetto del 2016, può anche rinunciare alle assunzioni, ma non può spendere un euro in più per le EQ.

La nuova possibilità rischia così di essere utile proprio dove serve meno e inutilizzabile negli enti che avrebbero maggiore necessità di rafforzare le posizioni di responsabilità.

Il contratto collettivo, naturalmente, non poteva derogare a un limite fissato dalla legge. Ma allora la domanda resta: perché costruire una nuova fonte di finanziamento senza liberare le risorse dal tetto che ne impedisce l’utilizzo?

Senza un intervento legislativo, sembra una porta aperta davanti a un muro.

(Tra l’altro, il tutto poteva avere un senso quando esisteva il turn-over. Ma oggi con il sistema di calcolo degli spazi assunzionali rispetto al rapporto tra spese di personale ed entrate correnti, era già ovvio e scontato che un aumento di stanziamento per le EQ andasse ad aumentare il numeratore del rapporto… quindi, davvero… a cosa serve questa norma?)

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