I 36 mesi nel contratto a tempo determinato

Mi è stato chiesto un approfondimento sulla possibilità di assumere dipendenti con contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi previsti come limite massimo.

Riassumo la questione:

La nuova disciplina del lavoro a tempo determinato, dettata dagli artt. 19-29 del d.lgs. n. 81 del 2015, ricalca per molti versi quella del d.lgs. n. 368 del 2001, in particolare l’art. 19, nei commi 1) e 2) prevede che:

1)  Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.

2) Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

La questione è se, il soggetto, collocato in una diversa e successiva graduatoria, possa comunque essere assunto a termine. Addirittura, ho notato, che vi sono dei bandi di concorso a tempo determinato, nei quali viene escluso chi ha già maturato 36 mesi di servizio presso l’amministrazione.

A tal proposito, mi piace riportare la Nota n. 37.562/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica che ha evidenziato che il superamento di un nuovo concorso pubblico a tempo determinato consente di azzerare la durata del contratto precedente ai fini del computo del limite massimo dei 36 mesi previsto dal d.lgs. 368/2001 (si veda il primo paragrafo di pagina 4).

Ora, non mi sembra che questa indicazione possa essere considerata non applicabile al medesimo contesto anche dopo il d.lgs. 81/2015, il quale non ha di fatto innovato o sostanzialmente modificato le regole già vigenti.

FUNZIONE PUBBLICA – NOTA 37562/2012 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

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2 pensieri su “I 36 mesi nel contratto a tempo determinato

  1. Elena dice:

    La norma prevede che: “2) Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l’eccezione delle attività stagionali di cui all’articolo 21, comma 2, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e
    indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare i trentasei mesi” (articolo 19, comma 2, d.lgs n. 81/2015).
    L’assunzione di operatori della Polizia Municipale in certi periodi dell’anno, dove si assiste ad un aumento considerevole di cittadini (presenza mare, laghi, o montagna), rientra nelle “eccezioni delle attività stagionale”? Per la Polizia Locale si possono ancora predisporre concorsi per tempi determinati, o anche per questi dipendenti, occorre riferisci alle graduatorie a tempo indeterminato?
    Se si hanno ancora graduatorie a tempo determinato valide, si può continuare ad attingere da queste ultime?
    Grazie

  2. Perla dice:

    Segnalo inoltre che al comma tre dell’art. 19 è prevista una deroga ai 36 mesi, senza necessità di ulteriore concorso. Deroga utilizzata già da qualche ente locale.

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