L’incremento della retribuzione di posizione

Uno degli argomenti più quotati dopo l’entrata in vigore del Dl n. 78/2010, riguarda la possibilità di incrementare la retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa.

La questione in esame va secondo me esaminata da un duplice aspetto.

1. Dal punto di vista del singolo dipendente, il riferimento è all’art. 9 comma 1 del Dl n. 78/2010 che prevede che il trattamento economico del singolo lavoratore non possa essere superiore a quanto ordinariamente spettante nell’anno 2010. Lo stesso comma prevede però un’eccezione, ovvero “il conseguimento di funzioni diverse”. Quindi, un dipendente può di fatto avere un incremento di retribuzione di posizione organizzativa ma solamente se la stessa è correlata a funzioni diverse.

Si ricorda peraltro che l’importo da attribuire ad una posizione organizzativa non dipende dal nome del soggetto che ricopre quel posto, ma da un’attenta pesatura dell’area (non della persona) effettuata dal nucleo di valutazione (oppure Oiv) sulla base di criteri oggettivi predefiniti.

2. La seconda norma che impatta sulla questione è quella del comma 2-bis del medesimo articolo 9 del dl n. 78/2010. In questo caso si precisa che il totale del trattamento accessorio di ciascun ente non può essere superiore all’importo complessivo del 2010. Quindi, essendo la retribuzione di posizione e di risultato trattamento accessorio (su questo nessun dubbio: Art. 10 del Ccnl 31.03.1999) le stesse voci retributive vanno conteggiate anche al fine del rispetto di tale vincolo. E questo a prescindere che il finanziamento sia nel fondo (enti con dirigenza) o sul bilancio (enti senza la dirigenza).

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