Il limite del trattamento accessorio. Altre indicazioni

E’ arrivata l’ennesima deliberazione che conferma che negli enti senza la dirigenza anche i valori delle posizioni organizzative rientrano nel limite del salario accessorio. La Corte dei conti dell’Emilia Romagna, con deliberazione n. 100/2017/PAR del 06 giugno 2017, condivide l’interpretazione prevalente dell’art. 1 comma 236 della l. 208/2015, promossa dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 26/2014 ricordando come l’applicabilità di tale vincolo debba riferirsi all’ammontare complessivo del trattamento accessorio e non alle sue singole componenti. La stessa Corte, peraltro, ricorda che dal 22 giugno è in vigore l’art. 23 del d.lgs. 75/2017 che prevede che “A decorrere dal 1 gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’articolo 1, comma 236 della legge 28 dicembre 2015 n.208 è abrogato”. I magistrati affermano tra l’altro che la disposizione, dunque, non riproduce la parte finale del comma abrogato che, per la materiale quantificazione del tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale, imponeva che questo venisse “automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”

E questo è chiaro. Ora, negli enti senza la dirigenza, come si calcola questo nuovo “tetto” tenuto conto che il vincolo è al trattamento accessorio nel suo complesso e non sulle singole voci? Si deve fare riferimento a quanto “pagato” alle posizioni organizzative o a quanto “di spettanza”?

Purtroppo, sulla questione, non ci sono chiarimenti decisi da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti  e quindi, quanto segue, è solo frutto di un pensiero personale che prova a basarsi su elementi di ragionevolezza e logicità.

Le mie considerazioni prendono spunto da quanto accade negli enti con la dirigenza: in questi enti, infatti, le posizioni organizzative sono ricomprese all’interno del fondo del salario accessorio che, ai fini dell’applicazione della norma limitativa (art. 1 comma 236 o art. 23 del d.lgs. 75/2017), viene quantificato sulla base dei valori di COSTITUZIONE e quindi valori di competenza annua che va dal 1.1. al 31.12 di ciascun esercizio. L’ente con la dirigenza, ad inizio anno, di fatto “blocca” i valori su base annua degli incaricati di p.o. indipendentemente da quanto sarà l’effettivo pagamento (periodi minori o malattia o altro).

Con un ragionamento analogo si può sostenere che il valore che gli enti senza la dirigenza debbano prendere in considerazione siano quelli spettanti e non quelli effettivamente erogati. Tale spettanza, potrebbe riferirsi, a mio parere, al valore della pesatura delle aree nell’ente a prescindere che le stesse siano state ricoperte su base annua o per meno tempo nell’esercizio. Ragionare su quanto pagato, non permette un’esposizione omogenea dei valori tra gli anni di confronto.

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