Botta e risposta sul part-time

Riporto la risposta della Redazione di Personale News ad un quesito di un ente abbonato.

Un dipendente dell’ente – Istruttore direttivo esperto in sviluppo locale – ha chiesto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da full time a part time.

Considerato che le funzioni attribuite a quella figura professionale sono assolutamente importanti per l’amministrazione ma, allo stesso tempo, si vorrebbe andare incontro all’esigenza del dipendente, si pongono i seguenti quesiti:

1. La concessione del part time comporta necessariamente la modifica della dotazione organica con la trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale?

2. La concessione del part time comporta necessariamente la riduzione della spesa del personale per la restante quota parte non coperta?

3. Ove venisse concesso il part time, l’amministrazione, per la restante disponibilità oraria, potrebbe assumere a tempo determinato, con atto della Giunta motivato da esigenze straordinarie e temporanee?

4. Ove ciò non fosse possibile il dipendente potrebbe far ricorso all’istituto dell’aspettativa non retribuita per motivi personali e, in tal caso, si potrebbe ricoprire il relativo posto con assunzione a tempo determinato, sempre motivata con atto della Giunta da esigenze straordinarie e temporanee?

 

Forniamo, di seguito, le risposte, punto per punto.

  1. La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo piano a part time di un dipendente, non necessariamente comporta la riduzione del posto in dotazione organica, soprattutto quando, come in questo caso, la richiesta perviene dal lavoratore e non da una necessità dell’amministrazione.
  2. La riduzione di spesa, ai sensi dell’art. 1, comma 557, legge 296/2006 fa riferimento agli impegni effettivi e, ad oggi, non è legittimato nessun calcolo diverso rispetto a quello indicato; a tal proposito si riporta, in estratto e qui condiviso, il contenuto della deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 511/2012/PAR[1] del 10 dicembre 2012:

– il rispetto della previsione normativa (riduzione) deve essere verificata sui dati del rendiconto dell’anno preso in considerazione rispetto a quelli dell’anno immediatamente precedente, ma il rispetto del vincolo deve essere assicurato già in sede previsionale e programmatica;

– l’ente deve programmare la suddetta riduzione costante tenendo conto delle possibili variazioni finanziarie determinate dall’esercizio di diritti soggettivi di singoli dipendenti; conseguentemente, deve considerare la riespansione della spesa per effetto di cessazione di comandi di personale presso altri enti ovvero di ritorno ad orario pieno di dipendenti cui è stato concesso il part-time;

– operare in modo difforme rispetto a quanto indicato al precedente alinea determina la sanzione del divieto di assunzione ex comma 557-ter, articolo 1, legge n. 296/2006”.

  1. Ai sensi dell’art. 36, comma 2, del d.lgs. 165/2001, per assumere a tempo determinato è necessario essere in presenza di una esigenza di natura esclusivamente temporanea o eccezionale; ovviamente, deve essere garantito anche il rispetto dell’art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010) che ha posto un tetto del 50% rispetto alla spesa dell’anno 2009 sulle forme di lavoro flessibile.

Non si capisce per quale motivo il dipendente dovrebbe chiedere l’aspettativa e se questa è correlata alla sua domanda di part-time. Se il motivo è lo svolgimento di un’ulteriore attività lavorativa, l’aspettativa per motivi personali non annulla le incompatibilità di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001. L’unica possibilità è quanto previsto dall’articolo 18 della legge 183/2010 (cosiddetto “collegato lavoro”). Sulla base di tale norma è, infatti, possibile concedere un’aspettativa fino ad un anno, finalizzata anche a consentire l’avvio di una nuova attività lavorativa professionale o imprenditoriale. L’aspettativa deve essere richiesta dal dipendente ed autorizzata dall’amministrazione, la quale si riserva di non concederla in presenza di rilevanti motivi organizzativi per il buon funzionamento dell’azione dell’ente locale. Qualora l’aspettativa sia concessa, il dipendente non sarà più soggetto, in tale periodo di tempo, al regime delle incompatibilità e delle limitazioni ad altre attività lavorative di cui all’art. 53 del d.lgs. 165/2001

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Un pensiero su “Botta e risposta sul part-time

  1. Cinzia Ganini dice:

    Egr. Dott. Bertagna,
    a proposito di una delle argomentazioni trattate in questo articolo “Botta e risposta sul part-time”, in particolare del primo punto:

    1. La concessione del part time comporta necessariamente la modifica della dotazione organica con la trasformazione del posto da tempo pieno a tempo parziale?

    Al quesito è stata data la seguente risposta:

    La trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo piano a part time di un dipendente, non necessariamente comporta la riduzione del posto in dotazione organica, soprattutto quando, come in questo caso, la richiesta perviene dal lavoratore e non da una necessità dell’amministrazione.

    Chiedo gentilmente dei riferimenti di legge, delle sentenze…qualsiasi cosa che giuridicamente possa sostenere questa posizione, che personalmente mi sta creando dei problemi presso l’Ente locale dove sono assunta a tempo pieno.
    In particolare ho chiesto un rinnovo di un part-time all’80% per n.3 anni.
    Rinnovo perchè già i n. 3 anni precedenti mi è stato concesso.
    Questa volta mi è stato risposto che quanto concesso nei primi 3 anni non era corretto se non viene anche modificata la pianta organica, dove anche il posto che io ricopro sarebbe un part time all’80%.
    Ovviamente al mio Responsabile di Settore, il quale ha espresso parere positivo sulla concessione temporanea del part time per n.3 anni, non va bene il discorso della modifica della pianta organica del suo Settore!!!

    Se riuscisse a darmi qualche indicazione giuridica gliene sarei veramente grata!
    Grazie per l’attenzione.
    Distinti saluti, Cinzia Ganini

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