L’indennità di vacanza contrattuale

Anche alla luce degli interventi apparsi sul sito della Ragioneria Generale dello Stato (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit–i/Ordinament/Indennit–/index.asp) desideriamo fare alcune considerazioni in merito alla vacanza contrattuale che come ben sappiamo coinvolge anche gli enti locali.Suddividiamo il presente approfondimento in alcune fasi:

definizione di vacanza contrattuale

normativa

facoltà o obbligo

le modalità di calcolo e di erogazione

Definizione di vacanza contrattuale

L’indennità di vacanza contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione previsto dal “Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo” del 23 luglio 1993, al fine di tutelare i lavoratori nel caso di ritardi nella stipula dei rinnovi contrattuali.

Il predetto Protocollo individua le decorrenze, le misure percentuali e gli elementi della retribuzione che vanno a comporre l’indennità di vacanza contrattuale, stabilendo in particolare che:

– dopo 3 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 30% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi;

– dopo 6 mesi di vacanza contrattuale venga corrisposto il 50% del tasso di inflazione programmata applicato ai minimi retributivi.

Ricordiamo che l’ultimo contratto per i dipendenti degli enti locali siglato in data 11.04.2008 ha previsto le retribuzioni per il biennio economico 2006-2007. Pertanto viene a sussistere la condizione di cui sopra di vacanza contrattuale.

Normativa

La questione della vacanza contrattuale è stata riproposta dall’art. 33 del Decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008.

In tale articolo è previsto:

Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale

1. Per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, e’ disposta l’erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell’indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008-09 ove non corrisposta durante l’anno 2008.

2. Le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio 2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria per l’anno 2009.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati per l’anno 2008 in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell’IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’erogazione dell’importo di cui al comma 1 al proprio personale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico e’ direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

Il comma di riferimento per gli enti locali è il quarto: è data facoltà di provvedere a corrispondere al personale un’indennità di vacanza contrattuale nell’importo di cui al comma 1.

Come ben afferma la Ragioneria Generale dello Stato, l’istituto dell’indennità di vacanza contrattuale è già previsto in tutti i contratti dei dipendenti pubblici contrattualizzati. La novità delle ultime disposizioni normative è di aver disposto la sua erogazione, in prima applicazione, tramite decreto legge, superando i richiami alle procedure di cui agli art. 47 e 48, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001 dei contratti collettivi nazionali di lavoro, rendendo inoltre strutturale la sua corresponsione nella previsione dell’art. 2, comma 35, del disegno di legge finanziaria per il 2009.

Facoltà o obbligo

Come è ben chiarito nell’articolo 33 del Dl n. 185/2008 le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali possono corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale.

Si tratta di una mera facoltà in capo all’ente locale e quindi è con la dovuta attenzione che devono essere poste le eventuali erogazioni di tale compenso.

Riteniamo che non si possa prescindere da un intervento di natura organizzativo-deliberativo da parte della Giunta Comunale. Infatti, pur essendo gli importi sicuramente già presenti all’interno del bilancio 2008 in quanto gli enti generalmente stanziano anche le risorse relative ai rinnovi contrattuali, quasi in nessun caso è prevista l’erogazione della vacanza contrattuale all’interno del Piano Esecutivo di Gestione (Peg).

Nel caso in cui invece gli importi non sono nemmeno stanziati si potrebbe intervenire con un prelievo dal fondo di riserva per l’erogazione della vacanza contrattuale.

Peraltro non è neppure obbligatorio agire assolutamente nel mese di dicembre 2008; l’erogazione potrebbe avvenire benissimo anche nel corso dell’anno 2009 essendo chiaramente identificata la facoltà della corresponsione.

Quasi tutti gli enti hanno già predisposto le buste paga per il mese di dicembre 2008: non vale la pena modificare (con aggravio di costi) tali documenti, ma semplicemente basta ritardare l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale nel prossimo anno.

Ricordiamo che la vacanza contrattuale non costituisce una maggiore spesa per l’ente; infatti la stessa verrà riassorbita dai futuri incrementi contrattuali.

Le modalità di calcolo e di erogazione

Ai fini dell’eventuale applicazione dell’articolo 33, comma 4, del Dl n. 185, la Ragioneria Generale dello Stato ha identificato per gli enti locali le misure dell’indennità di vacanza contrattuale del biennio 2008-2009, relativa all’anno 2008, stabilite considerando i seguenti elementi:

– Tasso di inflazione programmato anno 2008 (TIP): 1,7%;

– Base di calcolo: stipendio tabellare della qualifica

– Misura dell’indennità di vacanza contrattuale 2008:

• da aprile a giugno 2008 (tre mensilità): 30% del TIP

• da luglio 2008 (sette mensilità): 50% del TIP

A decorrere dal mese di gennaio 2009 il disegno di legge finanziaria (art. 2, comma 35) prevede la possibilità di corrispondere l’indennità di vacanza contrattuale che verrà assorbita dai rinnovi contrattuali.

Pertanto dal 2009 si potrà corrispondere a titolo di vacanza contrattuale la misura mensile pari al 50% del TIP 2008.

A questo link è possibile scaricare gli importi dell’indennità di vacanza contrattuale predisposti dalla Ragioneria Generale dello Stato: http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Attivit–i/Ordinament/Indennit–/EELL-IVC-invio.pdf

È appena il caso di precisare che l’indennità di vacanza contrattuale sarà assoggettata dal punto di vista previdenziale al pari di tutti gli emolumenti del trattamento fondamentale dei dipendenti degli enti locali.

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