Controllo preventivo sugli incarichi esterni

Ci si chiede in questi giorni se l’art. 17 comma 30 del Dl n. 78/2009 si applichi anche agli enti locali.

Riguarda il cosiddetto controllo preventivo sugli atti da parte della Corte dei conti. Così recita: All’articolo  3,  comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti:    «f-bis)  atti  e  contratti  di  cui  all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

Personalmente ritengo che la norma non sia applicabile per gli enti locali. Innanzittutto perchè nel delineato sistema vigente a seguito della Riforma costituzionale del 2001 non esistono più atti che gli enti locali devono sottoporre a controllo preventivo ad alcun organo. In secondo luogo, perchè la medesima L. 20/1994 che è stata modificata all’art. 3 comma 7 esplicitamente afferma: Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

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