Incarichi a propri dipendenti

Più volte mi viene chiesto cosa ne penso della possibilità da parte di un ente locale di affidare degli incarichi ai propri dipendenti.

La possibilità sembra rinvenirsi da una lettura combinata del comma 2 e 3 dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 che così prevedono:

2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati

3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le diverse magistrature, i rispettivi istituti.

Alcuni enti sulla base di ciò procedono con apposito regolamento interno ad affidare incarichi ai propri dipendenti. 

Mi rimangono parecchie perplessità su tutto ciò.

La prima però è questa: se affido un incarico ad un mio dipendente non posso che affidarlo anche con riferimento al disposto normativo dell’art. 7 comma 6 del D.lgs. 165/2001, il quale prevede come premessa generale: per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio e poco più sotto, tra i requisiti di legittimità: l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilita’ oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno.

Come è quindi possibile assegnare un incarico ad un PROPRIO dipendente ed essere in grado di affermare il rispetto di entrambe le situazioni di cui sopra?

Allego peraltro sull’argomento due pareri di sezioni regionali della Corte dei conti.

CORTE DEI CONTI DELLA LOMBARDIA – PARERE N. 19/2006 – INCARICHI A PROPRI DIPENDENTI 

CORTE DEI CONTI DELLA SARDEGNA – PARERE N. 13/2006 – INCARICHI A PROPRI DIPENDENTI

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