La provincia di Massa Carrara ha inoltrato una richiesta di chiarimenti alla Corte dei conti della Toscana su due aspetti di rilievo in materia di spese di personale. L’ente ha innanzitutto ricercato un confronto, con un’attenta analisi dei risultati degli ultimi cinque anni di gestione, sul principio secondo il quale ai fini del rispetto della riduzione delle spese al sensi del comma 557 della finanziaria del 2007 è necessario prendere come riferimento l’aggregato dell’anno corrente. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare il rischio di tale interpretazione consiste nel non poter beneficiare negli anni successivi della differenza che si è venuta a creare a seguito di comportamenti particolarmente virtuosi. Di certo sarebbe stato più semplice fare riferimento, come per i comuni non soggetti a patto di stabilità, ad un anno ben definito e su tale obiettivo basarsi per tutti gli anni successivi. Ma la tesi ormai prevalente è quella che vede l’anno precedente come obiettivo della riduzione. Tesi peraltro ribadita anche dalla Corte dei conti Sezione autonomie nella deliberazione numero 2 del 12 gennaio 2010. I giudici contabili della sezione della Toscana in risposta alla provincia di Massa Carrara richiamano tale documento in quanto emerge nel sistema normativo la volontà del legislatore di incentivare un meccanismo volto a realizzare una riduzione strutturale della spesa per il personale in termini progressivi e costanti. Viene però aggiunto, e qui sta la novità, che nell’ipotesi in cui nell’esercizio precedente si sia verificato un superamento dei limiti previsti per quell’anno, il parametro di base dovrà essere individuato nell’obiettivo raggiunto nell’esercizio immediatamente precedente, in modo da rispettare la ratio della norma evitando di penalizzare gli enti maggiormente virtuosi. Per fare un esempio. Se nel 2008, l’ente ha raggiunto 100, l’obiettivo 2009 rimane 100. Se la gestione del 2009 porterà a sforare l’obiettivo e quindi raggiungere ad esempio 110, l’obiettivo del 2010 ritorna a 100 ovvero quello del 2008.
La seconda questione posta dalla provincia di Massa Carrara riguarda la possibilità di escludere dal calcolo della spesa i costi relativi al personale dipendente assunto a tempo determinato a valere su risorse della regione finanziate interamente dalla stessa, dallo Stato e dal Fondo sociale europeo. La sezione di controllo della Toscana analizzando la richiesta, specifica innanzitutto che le disposizioni di legge non forniscono i chiarimenti opportuni e che pertanto, in tale ambito, è necessario fare riferimento ai principi generali e agli orientamenti che nel corso del tempo si sono definiti sulla materia; particolare attenzione va data alla circolare MEF n. 9/2006. Su tale aspetto i giudici contabili ritengono che le spese di personale degli importi a carico di finanziamenti comunitari e privati che non comportano alcun aggravio per il bilancio dell’ente non siano da ricomprendere nel campo delle spese di personale da assoggettare al limite di contenimento. Si tratta di certo di un principio ormai consolidato per il quale però è necessaria una sottolineatura: come anche ribadito nella deliberazione in esame gli unici trasferimenti a cui correlare spese di personale da escludere dal calcolo sono quelli che derivano da finanziamenti comunitari o privati.
Non si può pertanto condividere la procedura di quelle amministrazioni che sottraggono dal computo delle spese di personale tutti trasferimenti regionali ricevuti correlati alle attività lavorative. Anche la Regione è infatti soggetta alle limitazioni di cui al comma 557 e pertanto la spesa non può “sparire” dal calcolo.
Gianluca Bertagna in HCNEWS, Rivista specializzata, EDK Editore.