Come diffuso gli scorsi giorni, il Tribunale del lavoro di Torino ha sanzionato l’Inps perchè aveva applicato direttamente delle norme della Riforma Brunetta senza attendere i rinnovi contrattuali.
Ringrazio Massimiliano per avermi girato la sentenza integrale che riporto di seguito.
In sintesi: leggiamo sempre attentamente l’art. 65 del D.lgs. 150/2009!!!
Ecco un passaggio chiave della sentenza:
“Dunque detta norma, in virtù del richiamo all’art. 11 delle preleggi, ai principi costituzionali di efficienza e buon andamento della Pubblica Amministrazione, in assenza di espressa disposizione circa la immediata caducazione di tutti gli accordi negoziati sulle premesse normative precedenti (ipotesi che oltre a sollevare problemi di costituzionalità, precipiterebbe in un caos normativo certamente non voluto dal legislatore le pubbliche amministrazioni, travolgendo patti raggiunti dalle parti nel legittimo esercizio delle rispettive prerogative, senza tuttavia prevedere alcuna specifica disposizione sostitutiva..) ma, per contro, con l’espressa previsione di un iter progressivo temporalmente scandito per l’adeguamento dei contratti collettivi vigenti (art. 65) a chiare lettere dispone la efficacia di tali contratti quantomeno al 31/12/2010, precisando: che i contratti collettivi integrativi cessano la loro efficacia dall’1/1/2011, per il comparto regioni e autonomie locali al 31/1/2011 e 31/12/2012, i collettivi nazionali restano in vigore sino alla prevista scadenza e le norme di cui al decreto legislativo in oggetto “si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso”.
ALLEGATO: Sentenza Giudice Lavoro Torino su Inps