Mi è stata posta la questione sulle possibilità di assunzione negli enti sotto i 5.000 abitanti dopo il Dl n. 78/2010.
Per poter procedere ad un assunzione dopo l’entrata in vigore del Dl n. 78/10 ed entro fine quest’anno è necessario rispettare il comma 562 della Finanziaria 2007 che ad oggi non permette più comunque alcuna deroga alle limitazioni.
La questione se si possa assumere anche senza aver avuto la cessazione nell’anno precedente, ma solamente quest’anno è una questione complessa che non ha avuto una soluzione certa neppure dalle interpretazioni delle sezioni regionali della Corte dei conti.
Personalmente, ma è solamente un punto di vista, si ritiene che il vincolo più importante sia quello del contenere le spese nel limite del 2004.
Alternativa potrebbe essere un’assunzione nel frattempo con contratto di formazione e lavoro, anche se per il vostro caso la situazione non sembra compatibili.
In ogni caso si riportano le interpretazioni finora avvenute sull’argomento.
La questione della cessazione nell’anno precedente
Aspetti temporali |
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Corte dei conti della Lombardia
Delibera n. 33/2008 |
Appare logico interpretare l’inciso “complessivamente intervenute nel precedente anno” nel senso di cessazioni dal servizio avvenute nel periodo di riferimento e rifluenti nell’anno precedente a quello di raffronto in modo da formare un numero complessivo di vacanze utilizzabili. In sostanza la norma deve interpretarsi nel senso di escludere che possano essere prese in considerazione vacanze verificatesi, nei limiti dei posti in organico, anteriormente al 2004 ovvero che si verifichino nel corso dell’anno. |
Corte dei conti della Sardegna
Parere n. 6/2008 |
La Sezione osserva che la ratio legis della norma consiste nel rispetto del prevalente e concorrente limite del tetto di spesa dell’E.f. 2004 (limite specifico), criterio determinante ai fini del coordinamento della finanza pubblica; pertanto il rispetto deIl limite specifico del rispetto del limite delle cessazioni dal servizio rispetto all’anno precedente (limite annuale) appare ragionevole e rispettoso dell’autonomia dell’Ente laddove il criterio di calcolo cumulativo (limite cumulativo) non consentissea il rispetto del prevalente e concorrente limite del tetto di spesa dell’E.f. 2004. |
Corte dei conti della Toscana
Parere n. 19/2007 |
Considerato che la base di riferimento per il contenimento delle spese di personale è l’anno 2004, la prevista possibilità di procedere a nuove assunzioni nei limiti delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato avvenute nell’anno precedente si presta ad essere interpretata estensivamente, nel senso che, fermo restando il limite generale della spesa di personale, l’assunzione o la stabilizzazione può essere operata se l’Ente ha registrato, a partire dal 2004, cessazioni di precedenti rapporti di lavoro. |
Sezione Autonomie
Delibera n. 8/2008 |
L’espressione “nel precedente anno” inserita nell’art. 1, comma 562, della legge finanziaria per il 2007, come modificato dall’art. 3, comma 121, della legge finanziaria per il 2008, debba essere interpretata secondo il criterio che considera “precedente” l’anno 2006, in quanto si tratta di espressione contenuta nella legge finanziaria per il 2007, entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e, rispetto a tale data, è precedente l’anno 2006 |
Corte dei conti del Veneto
Delibera 71/2008 |
Alla luce della condivisibile soluzione alla questione di massima fornita da dalla Deliberazione n. 8/2008, questa Sezione ritiene che, ferma restando la sussistenza delle altre condizioni che legittimano le assunzioni da parte del Comune istante, quest’ultimo debba porre riferimento per le assunzioni da effettuarsi nel corrente anno (2008) alle cessazioni complessivamente intervenute negli anni 2006 e 2007 |