In materia di contenimento delle spese di personale il Dl n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 è intervenuto su più fronti irrigidendo le disposizioni già vigenti. In particolare il legislatore per dare maggior forza agli obblighi di cui al comma 557 e al comma 562 della finanziaria del 2007 ha previsto la disapplicazione delle norme relative alle possibilità di deroga. Si tratta certamente di una scelta coerente con tutto l’impianto della manovra estiva che, come ben sappiamo, ha il preciso obiettivo di ridurre la spesa pubblica.
Le limitazioni sul contenimento delle spese di personale iniziate con la finanziaria del 2006 e suddivise nel 2007 in regole diverse a seconda che l’ente sia soggetto o non soggetto a patto di stabilità, hanno avuto nel 2008 un’attenuazione del principio in quanto è stata introdotta la cosiddetta possibilità di deroga.
Le cose non stanno esattamente così in quanto tale possibilità era prevista in origine (e lo è ancora) all’articolo 19 comma 8 della legge 448/2001, ovvero la finanziaria per il 2002.
Con la finanziaria del 2008 il legislatore ha voluto raccordare la presente disposizione con le nuove regole sul contenimento della spesa.
Ora con il Dl 78/2010 le deroghe sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 557 al comma 562 non sono più applicabili.
Tra le varie interpretazioni della dottrina vi è anche quella che sostiene la sopravvivenza dell’istituto della deroga nonostante la manovra estiva. L’interpretazione prende spunto proprio dalla mancata abrogazione o disapplicazione da parte del legislatore dell’articolo 19 comma 8 della finanziaria del 2002 sopra riportato.
A parere di chi scrive tale possibilità non sembra coerente con le finalità del legislatore.
La riduzione delle spese previste al comma 557 e al comma 562 della legge finanziaria 2007, pur avendo natura molto discussa e discutibile, puntano l’attenzione su una riduzione assoluta dei valori collegati alla spese di personale. Non si tratta di capire dove porterà una certa programmazione, ma piuttosto di un mero calcolo aritmetico con l’aggregazione di alcune voci che nel tempo sono state sempre più esaminate dalla Corte dei conti e dalla Ragioneria generale dello Stato. A prescindere quindi dalla programmazione, gli enti sottoposti al patto di stabilità non possono spendere per il personale più di quanto è stata la spesa nell’anno precedente, mentre gli enti non soggetti a patto di stabilità hanno il vincolo di rispettare l’aggregato dell’anno 2004.
L’articolo 19 comma 8 andava invece in un’altra direzione ovvero quello di intervenire sui documenti della programmazione triennale del fabbisogno. Le spese di personale è diventata dal 2006 in poi un mera verifica di una posta del bilancio che va attentamente monitorata nei suoi valori reali ed assoluti, a prescindere appunto dalla programmazione. Non tutte le spese collegate alle risorse umane finiscono infatti nei documenti programmatori o di approvazione del fabbisogno di personale.
È per questo motivo, come anche in un’ottica che cerca di tener conto delle finalità del legislatore e della ratio delle norme proposte, che si ritiene che la disapplicazione delle deroghe da parte del DL numero 78 del 1010 abbia invece efficacia immediata dal 31 maggio scorso nonostante sia rimasto in vita il testo della legge finanziaria del 2002.
Sarebbe veramente un controsenso affermare che il legislatore da una parte proceda con il blocco degli stipendi, con il blocco della contrattazione nazionale e con il blocco della contrattazione decentrata, e dall’altra parte permetta la possibilità di derogare gli obiettivi sul contenimento delle spese di personale. È pertanto in tale ottica che va vista tutta la questione.