E’ stato pubblicato sul Sito della Corte dei conti la Deliberazione n. 949 della Sezione della Lombardia che affronta la questione dell’utilizzo del mezzo proprio.
Ecco le conclusioni dei giudici contabili.
In via conclusiva, pertanto, pur raccomandandosi un’attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri dio buon andamento di cui all’art. 97 Cost. da parte dell’amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all’art. 6 comma 12 del d.l. n.78 , convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell’organizzazione dei servizi degli enti locali.
Pertanto, in vigenza dell’art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l’uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell’ente locale, garantite dall’ordinamento.
Ora ci sarà da spiegare il concetto di “spese effettivamente sostenute”, ma credo che non si potrà fare diverso riferimento che al rimborso del costo Aci.
ALLEGATO: Deliberazione_n._949_del_12.10.2010__Provincia_Bergamo_-_Caruso_PAR[1]