La rappresentanza e la difesa in giudizio rientrano, secondo dottrina prevalente, tra le prestazioni di servizi di cui al decreto legislativo numero 163 / 2006, in particolare tra le attività previste nell’allegato II sotto la denominazione “servizi legali”. Sono giunte a tali conclusioni sia la Corte dei conti sezione regionale del Veneto (Del 7/2009) che della Calabria (Del 144/2008). In sintesi è stato ritenuto che anche con riferimento all’ambito di legislazione europea si debba sempre far riferimento a una qualificazione di operatore economico per cui l’elenco del codice dei contratti costituisce l’elenco di prestazioni di servizi.
Ci si è quindi chiesti se la sanzione introdotta dal legislatore per il mancato rispetto del patto di stabilità e il mancato contenimento delle spese di personale possono applicarsi anche a tale situazione. La sanzione prevede infatti che è fatto divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale nonché la stipula di contratti di servizio e elusivi della presente disposizione. La rappresentanza e la tutela in giudizio non sembrano peraltro rientrare in tale ambito. Val la pena richiamare anche la deliberazione numero 288/2010 della Corte dei conti della Lombardia, la quale ha sostenuto che tale divieto non si applica in ogni caso alle prestazioni di lavoro autonomo e quindi, tanto meno, alle prestazioni di servizi così come indicato.