Condivido l’orientamento della Corte dei conti del Piemonte che nella Delibera n. 5/2011 ha precisato che le attività finanziate con l’utilizzo delle sanzioni del Codice della strada rientrano tra le voci che bloccano il fondo delle risorse decentrate così come previsto dall’art. 9 comma 2-bis del Dl n. 78/2010 convertito.
Tanto chiarito, va verificato se le destinazioni in parola, siano esse riconducibili alle parte vincolata di cui all’art. 208, comma 4, lett. b), ovvero alla parte utilizzabile discrezionalmente da ciascun ente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, debbano essere computate ai fini del rispetto dei limiti di spesa introdotti dall’art. 9, comma 2- bis, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010.
Quest’ultima disposizione stabilisce un tetto alle risorse destinate al trattamento accessorio, prevedendo che, dal 1 gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell’anno 2010 e che lo stesso ammontare venga, in ogni caso, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Il collegio ritiene non possano escludersi dal tetto di spesa in esame i proventi ex art. 208 del codice della strada destinati a finanziare il trattamento accessorio, anche se al fine di potenziare le attività di controllo e di accertamento delle violazioni.
ALLEGATO: CORTE CONTI PIEMONTE – CODICE STRADA 208 – DELIBERA N. 5/2011