Abbiamo affrontato nell’approfondimento di Publika (che potete trovare a questo link: https://www.gianlucabertagna.it/2011/04/05/cug-approfondimento-e-materiale-operativo/) alcune problematiche operative sul Cug.
Una volta avviata la procedura, è giunta spontanea la duplice domanda:
– e se nessuno dei dipendenti ne vuole far parte?
– e se le rappresentanze sindacali non designano nessuno?
Il Gruppo per il Monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei Cug ha dato questa risposta ad un ente. Ringrazio Giusy per avermi girato il parere.
“In merito alla segnalazione della mancata disponibilità da parte dei dipendenti dell’amministrazione comunale a candidarsi quali componenti del CUG, nonché alla mancata risposta delle OO.SS. legittimate a tal fine, all’invito loro rivolto di designare propri rappresentanti nel nuovo organismo di garanzia, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 57 del d.lgs. 165/2001, come novellato dall’articolo 21 della legge 183/2010, stabilisce che le pubbliche amministrazioni costituiscano il CUG “al proprio interno, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”, la norma prevede, altresì, che la mancata costituzione del CUG comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale.
I contenuti della norma fanno ritenere che la costituzione dei CUG sia da considerare un obbligo per le amministrazioni. Pertanto, in mancanza di risposte all’interpello interno, finalizzato all’individuazione dei potenziali componenti del CUG, sarà compito del dirigente responsabile della gestione del personale individuare, tra i dipendenti, coloro che abbiano le competenze per rivestire tale ruolo. Il dipendente così nominato non potrà declinare l’incarico, che deve ritenersi, proprio in considerazione del tenore della norma sopra riportata, da comprendere tra quelli propri dell’ufficio.
I peculiari compiti del CUG e la necessità che tra i suoi componenti vi siano soggetti motivati, fa di certo ritenere opportuno che in presenza di serie e fondate motivazioni il dipendente indicato, qualora manifesti il proprio dissenso per la nomina, possa essere sostituito con altro, che non manifesti analogo esplicito dissenso a ricoprire tale ruolo. Proprio le osservazioni da ultimo svolte, e cioè la necessità che al CUG partecipino dipendenti e dirigenti particolarmente sensibili ed interessati alle tematiche di competenza del nuovo organismo, fa ritenere opportuno che a fronte di un primo interpello, andato deserto, si proceda ad un secondo interpello accompagnato da un’idonea diffusione dell’importanza dell’organismo ed eventualmente da un abbassamento dei requisiti richiesti, enfatizzando più che le pregresse esperienze nel settore (che in concreto potrebbero mancare) la motivazione personale al perseguimento delle finalità proprie dei Comitati Unici di Garanzia.
Anche le OO. SS. legittimate ai sensi della norma a nominare propri rappresentanti dovranno essere più volte sollecitate alla nomina di propri rappresentanti. Si ricorda, tuttavia, che nelle linee guida si legge al punto 3.1.1., che “Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti”. Ratio della disposizione è prevedere che l’inerzia di alcune delle OO.SS. non produca l’effetto di bloccare la costituzione del CUG ovvero di limitarne la consistenza numerica fino a ridurne concretamente l’operatività (si pensi per esempio all’ipotesi in cui una sola OO.SS. nomini il proprio rappresentante). Pertanto, si ritiene che la pariteticità è assicurata quando, alle OO.SS. legittimate, sia stata data la possibilità di nominare i propri rappresentanti anche se tale possibilità non sia stata in concreto esercitata.
Applicando tali principi sarà sufficiente per una regolare costituzione del CUG la nomina dei rappresentanti dell’amministrazione (che come detto dovranno essere nominati individuandoli anche qualora non abbiano dato la propria disponibilità) e di alcuni dei rappresentanti delle OO. SS. Legittimate.
Qualora all’esito di tali ulteriori consultazioni non risulti possibile nominare il nuovo organismo di garanzia (qualora cioè nessuna delle OO.SS. legittimate nomini propri rappresentanti in seno al nuovo CUG), si potrà procedere all’associazione con altre Amministrazioni come prescritto al punto 3.1.1 delle linee guida (“Le amministrazioni di piccole dimensioni hanno la possibilità di associarsi al fine di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle proprie funzioni e ottimizzare le risorse”) al fine di raggiungere comunque il risultato finale della costituzione del Comitato Unico di Garanzia.
Infatti è, comunque, necessario costituire il CUG, in quanto non sembra compatibile con quanto previsto alla norma primaria che i CPO e i Comitati per il contrasto al fenomeno del mobbing esistenti continuino ad operare sine die, al di là di tempi che siano fisiologicamente necessari per la costituzione del CUG. Tale nuovo organismo dovrà essere comunque costituito, potendosi in caso contrario ravvisare la violazione di norme primarie con conseguente responsabilità in capo al dirigente incaricato della gestione del personale.”